Stess da lavoro-correlato (art. 28 comma 1, D.Lgs. 81/2008)
22/08/2008
Continuando il viaggio attraverso la lettura del D.Lgs 09.04.2008, n°81, questa volta mi sono soffermato sull’art.28 “Oggetto della valutazione del rischio”.
Ciò che colpisce nella lettura di questo articolo è il comma 1, nel quale si afferma che nel D.V.R. devono essere valutati tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato.
Cercherò di sintetizzare questo argomento che risulta essere alquanto complesso.
Quando si parla di sicurezza sul lavoro, a mio parere, non bisogna mai dimenticare l’art. 2087 del codice civile -Tutela delle condizioni di lavoro-: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro“.
Negli anni ‘90 si è incominciato ad affrontare il problema inerente la salute dei lavoratori e nell’atteso D.Lgs 626/94 il legislatore ha voluto responsabilizzare il datore di lavoro che, ai sensi dell’art.4, comma 1, “in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari…..”.
Successivamente il D.Lgs. 195/2003, che ha integrato il D.Lgs 626/94, all’art.8-bis comma 4, specifica che per lo svolgimento delle funzioni di R.S.P.P. è necessario frequentare appositi corsi di formazione anche di natura ergonomia e psico-sociale (oggi ripreso dall’art.32, comma 2, D.Lgs.81/08 che recita “–omissis- Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali)”.
Il legislatore, nell’art.32, comma 2 rispolverato l’accordo-quadro europeo siglato l’8 ottobre del 2004 sullo stress lavoro-correlato e recepito il 9 giugno 2008 dalla CONFINDUSTRIA, CONFAPI, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI, CNA, CONFESERCENTI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOPERATIVE, AGCI, CONFSERVIZI, CONFAGRICOLTURA COLDIRETTI , CGIL, CISL e UIL.
Al punto 3 del suddetto accordo, lo stress viene definito “una condizione, accompagnata da sofferenza o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all’altezza delle aspettative“.
L’art.28,comma1, D.Lgs. 81/08, a differenza dell’abrogato art.4 del 626/94, stabilisce che “La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi”.
Lo stress in realtà può essere causato sia da fattori esterni, che certamente possono avere come risultato finale una riduzione di efficienza nel lavoro (in tal caso il problema può sfuggire al controllo del datore di lavoro), che interni all’ambiente di lavoro causati dal contenuto del lavoro (mansioni assegnate al lavoratore), dall’organizzazione, dall’ambiente,dalla scarsa comunicazione etc.
Ciò può potenzialmente interessare qualunque luogo di lavoro o lavoratore a prescindere dalla dimensione dell’azienda, dal tipo di lavoro o contratto.
Si precisa che, nell’elaborazione del D.V.R., il rischio relativo allo stress da lavoro-correlato deve essere valutato e devono essere indicate le misure necessarie per eliminarlo; quando questo non è possibile si deve cercare di ridurlo alla fonte.
Le fonti principali dello stress da lavoro-correlato sono principalmente riscontrabili nei rischi ambientali o psico – sociali, i primi dovuti alla rumorosità, vibrazioni, carenze igieniche ambientali, microclima etc, i secondi presenti nel contesto di lavoro (sviluppo di carriera, relazioni interpersonali, mobilità e trasferimenti, scarso equilibrio tra lavoro e vita privata) e nel contenuto del lavoro (tipologia di lavoro, carico, ritmo e orario di lavoro).
Il datore di lavoro diventa, pertanto, l’attore principale che, con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e dei R.L.S., deve attuare quelle misure che possono essere collettive o individuali, atte ad eliminare o a ridurre i rischi alla fonte.
Il datore di lavoro, nella fattispecie, deve, per esempio, organizzare il lavoro in modo che i turni possano essere stabili e non variabili come si suo dire dalla sera al mattino; assegnare ai lavoratori un ruolo ben definito in modo tale che possano essere palesi le proprie responsabilità; affidare ai lavoratori incarichi compatibili con le singole capacità; migliorare le condizioni e l’ambiente di lavoro; etc.
E’ importante, inoltre, la formazione e l’informazione dei dirigenti e dei lavoratori sui problemi inerenti lo stress, sulle sue possibili cause e di come affrontarlo e/o adattarsi al cambiamento.
Tutto il piano di prevenzione anti-stress messo in atto deve, comunque, essere successivamente valutato al fine di accertarne l’efficacia perché non bisogna dimenticare che la soluzione di tale problema, alquanto complesso, è certamente un beneficio economico e sociale sia per le imprese che per i lavoratori.