Pubblicato il T.U. sulla sicurezza
01/05/2008
E’ stato pubblicato il T.U. (D.Lgs. del 09.04.2008, n°81) che entrerà in vigore per le parti generali, 15 giorni dopo la sua pubblicazione (avvenuta il 30.04.2008) e precisamente il 15 Maggio 2008.
Il T.U. è costituito da 306 articoli e da 51 Allegati nei quali sono stati inseriti come “norme di buona tecnica” tutte o quasi le prescrizioni dei decreti abrogati e precisamente D.P.R. 547/55; D.P.R. 164/56; D.P.R. 303/56; nonché il D.Lgs. 626/94; D.Lgs. 494/96 e D.Lgs. 493/96.
Da una prima lettura possiamo dire che entreranno in vigore:
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entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del T.U. e precisamente il 30 Luglio 2008, entreranno in vigore le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a) “Elaborazione del D.V.R.” e art. 28 “Oggetto della valutazione dei rischi”, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie.
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entro 12 mesi dalla entrata in vigore del T.U. , a seguito di emanazione di vari decreti da parte dei Ministri competenti, e precisamente fino al 15 Maggio 2009 sono fatte salve le disposizioni attuative dell’art.1, comma 2, D.Lgs. 626/94 nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 271/99; D.Lgs 272/99 e le altre disposizioni tecniche del D.P.R. 547/55 e del D.P.R. 164/56, nei confronti delle Forze armate e di Polizia (…), degli istituti di istruzione ed universitarie e degli Istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado (…).
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Decorso inutilmente il tempo massimo di 12 mesi, trovano applicazione le disposizione del T.U..
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il 26 Aprile 2010 le disposizioni di cui al Capo V del medesimo Titolo VIII “Agenti Fisici”;
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entro la data fissata dal 1° comma dell’art.13, paragrafo 1, della Direttiva 2004/40/CE , le disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo IV “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici”;
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entro il 15 Maggio 2008 per le parti generali.
Come già accennato nell’approfondimento “il T.U.: un aborto?” al D.Lgs. 494/96 sono state apportate delle modifiche che riguardano l’art. 3, comma 3, dove scompare la lettere a) riferita agli Uomini/giorni e soprattutto per quanto attiene la circolare del Ministero del Lavoro del 5 marzo 98, n° 30 che recita:
[…] Ove i lavori o le attività individuate negli allegati I e II del D.Lgvo 494/96 vengono effettuati dal datore di lavoro esclusivamente con proprio personale dipendente, le disposizione del D.Lgvo 494/96 non sono applicabili poiché in tal caso il soggetto in questione non assume il ruolo di committente, bensì unicamente quello di datore di lavoro. Pertanto le normative di riferimento sono quelle contenute nel D.Lgvo 626/94 e ss.mm e nelle disposizioni speciali di settore di volta in volta applicabili. […]”
questa possibilità viene abolita per cui all’ Art.90, comma 3, si legge:
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.”
Anche per quanto riguarda il D.Lgs. 626/94 è stato finalmente stabilito che: “L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di Responsabile o Addetto al servizio di prevenzione e protezione” (art.50, comma 7. T.U.).
Su questo argomento negli ultimi tempi più volte era intervenuta la Cassazione “aggirando il problema” poiché il D.Lgs. 626/94 e s.m.i. non prevedeva alcuna “incompatibilità” tra le funzioni di R.S.P.P o Addetto al S.P.P..
Il T.U. ora va studiato con attenzione e certamente sarà oggetto da parte degli addetti ai lavori di continue discussioni.
I “nostri politici” ritengono congruo il termine di 15 giorni per l’entrata in vigore del T.U. riponendo verosimilmente molta fiducia negli Ispettori delle AA.SS., delle Direzioni Provinciali del lavoro, nei tecnici, nei committenti , nei datori di lavoro ecc… che in questo breve tempo dovranno leggersi attentamente ed applicare il T.U. composto da 306 articoli e 51 Allegati.
Di sicuro il T.U. sarà integrato, corretto e modificato con successivi decreti.
Nel contempo non ci resta che augurarci “speriamo che noi ce la caviamo”.
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