Il T.U.: un aborto?
23/04/2008
Dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri (1° aprile 2008) e la firma del presidente della Repubblica (9 aprile 2008) è stato partorito il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro.
Alla data odierna il “nascituro” non è stato ancora visto nelle vesti ufficiali.
Sicuramente appena sarà visionato, tutti gli vorranno mettere le mani sopra per apportare “migliorie” non certamente, a mio parere, a favore dei lavoratori.
Al momento si può affermare che l’unico aspetto positivo è stato quello di raggruppare tutta o quasi la normativa antinfortunistica in un unico decreto, non dimenticando che ancora oggi le colonne portanti della sicurezza restano il D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56; D.P.R. 164/56 e D.Lgs.626/94.
Da una lettura sommaria della bozza del T.U. (Unico Testo Normativo in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori) scompaiono il D.P.R. 547/55 e quasi tutto il D.P.R. 303/56 che diventano “Norme di buona tecnica” e “mantiene” il D.P.R. 164/56 riportato in parte nel Titolo IV,Capo II del precitato T.U.
Al D.Lgs. 494/96 sono state apportate delle modifiche che riguardano l’art. 3, comma 3, dove scompare la lettere a) riferita agli Uomini/giorni e soprattutto per quanto attiene la circolare del Ministero del Lavoro del 5 marzo 98, n° 30 che recita:
[…] Ove i lavori o le attività individuate negli allegati I e II del D.Lgvo 494/96 vengono effettuati dal datore di lavoro esclusivamente con proprio personale dipendente, le disposizione del D.Lgvo 494/96 non sono applicabili poiché in tal caso il soggetto in questione non assume il ruolo di committente, bensì unicamente quello di datore di lavoro. Pertanto le normative di riferimento sono quelle contenute nel D.Lgvo 626/94 e ss.mm e nelle disposizioni speciali di settore di volta in volta applicabili. […]”
Nel T.U. questa possibilità viene abolita per cui all’ Art.90, comma 3, si legge:
“Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.”
Anche per quanto riguarda il D.Lgs. 626/94 è stato finalmente stabilito che :”L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di Responsabile o Addetto al servizio di prevenzione e protezione” (art.50, comma 7. T.U.).
Su questo argomento negli ultimi tempi più volte era intervenuta la Cassazione “aggirando il problema” poiché il D.Lgs. 626/94 e s.m.i. non prevedeva alcuna “incompatibilità” tra le funzioni di R.S.P.P o Addetto al S.P.P..
Con stupore si deve prendere atto che il Legislatore, ancora una volta, si è “dimenticato” di modificare l’ex art.6, comma 1, lettera c) del D.P.R. 303/56 che assegna ad “ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente una superficie di almeno 2 mq“. Una occasione si è persa con l’entrata in vigore del D.Lgs. 626/94 che con l’art. 33 ha apportato le modifiche sia al DPR 54755 che al 303/56 e una seconda occasione si è persa con il T.U. allegato IV punto 1.2.1.3.
Questo è quanto è emerso a “prima vista” e non andiamo oltre atteso che da fonti di “corridoio” si è appreso che appena il nascituro T.U. sarà ufficialmente presentato già gli saranno apportate modifiche ed integrazioni.
Possiamo allora dire che questo T.U. è un aborto?
Forse, a mio parere, era meglio che il T.U. nascesse con i tempi necessari senza alcuna forzatura dovuta verosimilmente dagli ultimi eventi relativi agli infortuni mortali sul lavoro.