DIFFERENZE TRA I PIANI DI SICUREZZA IN SINTESI
08/03/2010
Ancora oggi non è difficile trovare nei cantieri PSC, POS e PSS redatti con le modalità e contenuti dell’abrogato D.P.R. 3 Luglio 2003, n°222.
La cosa più grave è che il tempo sembra si sia fermato soprattutto nei lavori pubblici.
Quanto da me asserito non è pura fantasia ma purtroppo è una realtà dimostrabile con documentazione acquisita e depositata agli atti.
Voglio ricordare pertanto a chi per “distrazione” non si è reso conto dell’entrata in vigore del D.Lgs 81/08 integrato e corretto dal D.Lgs 106/09 che i contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili sono riportati nell’allegato XV e per quanto attiene al fascicolo nell’allegato XVI del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Oltre il PSC, POS, PSS vi sono il P.d.L. e il Pi.M.U.S.; per quest’ultimo i contenuti minimi sono riportati nell’allegato XXII . Una vera e propria selva di PIANI.
Da quanto sopra esposto si può affermare che non vi è alcun dubbio circa la diversità dei vari piani di sicurezza . Anche la confusione che si è generata tra il P.d.L., il P.O.S. ed il Pi.M.U.S. ,tutti redatti dallo stesso datore di lavoro della impresa esecutrice dei lavori , e si potrebbe aggiungere il PSS che deve essere redatto dall’appaltatore o dal concessionario, in realtà sono diversi uno dall’altro.
Per il momento mi soffermo a sintetizzare i punti più qualificanti dei piani di che trattasi riportandoli nella tabella sottostante:
TABELLA DELLE DIFFERENZE TRA I PIANI DI SICUREZZA IN SINTESI
P.S.C. |
P.O.S. |
P.d.L. |
P.S.S. |
Pi.M.U.S |
(Piano di Sicurezza e di Coordinamento) |
(Piano Operativo di Sicurezza ) |
(Piano di Lavoro) |
(Piano Sostitutivo di Sicurezza) |
(Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio) |
A carico del committente o del responsabile dei lavori. |
A carico del datore di lavoro della impresa affidataria ed esecutrice |
A carico del datore di lavoro della impresa esecutrice della demolizione o rimozione materiali contenenti amianto |
A carico dell’appaltatore o del concessionario |
A carico del datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta il ponteggio |
P.S.C. redatto dal Coordinatore per la progettazione. Il P.S.C. può essere redatto dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ,solo quando ricorrono i casi di cui all’art.90, commi 5 e 11 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. |
P.O.S. redatto dal datore di lavoro della impresa affidataria ed esecutrice. art 96,comma 1, lettera g), D.Lgs 81/08 e s.m.i.) |
P.d.L. predisposto dal datore di lavoro della impresa esecutrice della demolizione o rimozione materiali contenenti amianto. |
P.S.S. redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario. |
Il Pi.M.U.S. è redatto a cura del datore di lavoro a mezzo di persona competente. (art 136, comma 1, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) |
Per la redazione del P.S.C. è necessario possedere i requisiti di cui all’art.98 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. |
Per la redazione del P.O.S. |
Per la redazione del P.d.L. è necessario possedere i requisiti di cui all’art.10, punto 6, D.P.R. 8 Agosto 1994. |
Per la redazione del P.S.S. è necessario possedere i requisiti di cui all’art.98 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. |
Il Pi.M.U.S. deve essere redatto da persona competente. |
Il P.S.C. può essere modificato esclusivamente dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in relazione all’evoluzione dei lavori. |
Il P.O.S. può essere modificato dal datore di lavoro a seguito verifica da parte del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori che ne assicura la coerenza con il P.S.C. (art 92,comma 1, lettera b), D.Lgs 81/08 e s.m.i.) |
Eventuali integrazioni o modifiche possono essere richieste dall’organo di vigilanza dell’ A.S. competente territorialmente (Art.256, comma5, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) |
Il P.S.S. può essere modificato dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori , a seguito proposte delle imprese esecutrici |
Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell’ambito dello schema-tipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo del calcolo (art 134, comma 2, D.lgs 81/08 e s.m.i.) |
Il P.S.C. viene trasmesso dal Committente o responsabile dei lavori a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori (art 101, comma 1, D.Lgs 81/08 e s.m.i.). In caso di opera pubblica, la stazione appaltante, mette a disposizione di tutti i concorrenti alla gara di appalto, il P.S.C. Prima dell’inizio dei lavori, l’impresa aggiudicataria (sia negli appalti pubblici che privati ) trasmette il P.S.C. alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. |
Il P.O.S. dell’impresa esecutrice, deve essere prima trasmesso all’impresa affidataria che ne verifica la congruenza con il proprio e successivamente quest’ultima lo trasmette al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art. 101, comma 3, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) che ne verifica la congruenza con il PSC (art 92,comma 1, lettera b), D.Lgs 81/08 e s.m.i.). In caso di appalto di opera pubblica, l’appaltatore consegna alla stazione appaltante , entro 30 giorni dall’aggiudicazione, il P.O.S. quale piano complementare al P.S.S (quando non è previsto il P.S.C. ). |
Il P.d.L. viene trasmesso all’organo di vigilanza della’ A.S. competente per territorio, minimo 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. L’obbligo dei 30 giorni non si applica nei casi d’urgenza. |
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore o il concessionario consegna alla stazione appaltante il P.S.S. (quando non è previsto il P.S.C.). |
Il datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta il ponteggio e/o i lavoratori autonomi che opereranno sul ponteggio sono tenuti a sottoscrivere ed attuare il Pi.M.U.S. relativo al ponteggio che si andrà a realizzare |
I datori di lavoro delle imprese esecutrici devono mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del P.S.C., almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori. (art 100, comma 4, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) |
I datori di lavoro delle imprese esecutrici devono metter a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del P.O.S., almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori. |
I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione inerente i lavori di bonifica da amianto. |
I datori di lavoro delle imprese esecutrici devono metter a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del P.S.S., almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori. |
Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. (Art 136, comma 6, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) |