Le sanzioni per quei sono diverse a seconda del tipo di ponteggio: IN LEGNAME o METALLICO FISSO
A seguito della modifica apportata dal D.lgs 106/09 all’art.138, comma 2, D.Lgs 81/08, in merito al distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura, ci onoriamo nel ricevere e pubblicare con sommo piacere questo articolo.
di Giovanni Alunni – Ispettore Tecnico D.P.L.
19/09/2009
Allora, nel vecchio 164/56, c’era già la divisione fra i “ponteggi ed impalcati in legname” (ora Capo II, Sezione IV- PONTEGGI IN LEGNAME e altre opere provvisionali) e i “Ponteggi metallici fissi” (ora Capo II, Sezione V- PONTEGGI FISSI). All’art. 23, 3 comma, dell’ex 164/56, in merito ai “ponteggi ed impalcature in legname” era così riportato “Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all’opera in costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri soltanto per la esecuzione di lavori in finitura.“
Tale norma veniva utilizzata anche per i ponteggi metallici fissi, in virtù del richiamo dell’art. 38 – Norme particolari ai ponti metallici – (siamo sempre nell’ex 164/56) il quale così recitava: “Per i ponteggi metallici valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno.” Con questo riferimento, quindi, si elevavano sanzioni per il superamento di tale distanza, anche riferite ai ponteggi metallici.
Ora, nella formulazione del primo ’81, evidentemente, c’è stato qualcuno che ha voluto “facilitare” l’utilizzo dei ponteggi metallici, permettendone l’uso ad una distanza superiore dei 20 cm, per cui il Legislatore si è “inventato”, di sana pianta, il II° comma dell’art. 138 (che possiamo considerare, più o meno, come speculare dell’ex 38) che, così recita,:
“Art. 138(Norme particolari)
1. Le tavole che costituiscono l’impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.
2. È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 30 centimetri.
3. (Omissis)
4. (Omissis)
5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno.”
Nello stesso tempo, nell’allegato XVIII è rimasto invariato il riferimento ai 20 cm che, dopo la norma dei 30 cm, interessa solo i ponteggi in legno. Così facendo, quindi, un primo risultato è che ora c’è una norma diretta che si applica soltanto per i ponteggi metallici; un secondo risultato è che la norma del 138, non fa riferimento alla limitazione ” .. soltanto per la esecuzione di lavori in finitura” (sempre presente quando si parla dei ponteggi in legno), ragion per cui, nel primo ’81, viene ammesso, sempre e per qualsiasi lavoro si debba eseguire con i ponteggi metallici, un distacco dalla muratura sino a 30 centimetri.
Quello che è cambiato dopo la formulazione del nuovo ’81, è che si è tornati ai 20 cm del 164/56 (magari perchè ci si è accorti che forse 30 cm erano troppi). Ciò, solo per i ponteggi metallici in quanto per quelli in legname non è mai cambiato niente.
Morale della favola, ORA ci ritroviamo con due norme ben distinte,
una per i ponteggi metalliciart. 138, comma 2, sanzionato dall’art. 159, comma 2), lettera c), che ne permette l’uso ad una distanza max di 20 cm dall’opera sempre e per qualsiasi lavoro che si debba eseguire –
ed una per i ponteggi ed impalcati in legname – art. 122, sanzionato più pesantemente dall’art.159, comma 2, lettera a), che ne permette l’uso ad una distanza max di 20 cm dall’opera, ma “.. soltanto per la esecuzione di lavori in finitura”