In merito ai ponti su cavalletti, io la penso così
Dopo la pubblicazione su questo sito “Ponti su cavalletti (Allegato XVIII, punto 2.2.2., D.Lgs. 81/08): errore del legislatore o errata interpretazione?” datato 08.03.2009, riceviamo e pubblichiamo con sommo piacere questo articolo frutto di attenta analisi e di molti anni di esperienza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
PONTI SU CAVALLETTI. Quali sanzioni.
di Giovanni ALUNNI – Ispettore Tecnico DPL
10/04/2009
Sono partito dalla domanda:
Cos’è un’opera provvisionale in edilizia? Da Wikipedia
Per opera provvisionale, in edilizia si intende una lavorazione o la realizzazione di una struttura o di un manufatto che abbia una durata temporanea, e che non farà parte dell’opera compiuta, perché verrà rimossa prima. Sono, quindi, opere provvisionali tutte quelle strutture ed opere provvisorie, comunque indipendenti dalla struttura del fabbricato, realizzate per garantire la sicurezza di chi lavora in cantiere, fra le quali, a buon diritto, i Ponti su cavalletti.
L’eventuale presenza, la realizzazione e l’utilizzo delle opere provvisionali in cantiere, viene prevista dall’Allegato XV, sui “Contenuti minimi dei PIANI DI SICUREZZA nei cantieri temporanei o mobili”, alla voce: Disposizioni Generali, punto 1.1. – Definizioni e termini di efficacia. Punto 1.1.1.
Ai fini del presente allegato si intendono per
- apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
Inoltre, sempre nello stesso Allegato XV, quando al punto 2.1.2. si stabilisce quali siano i contenuti
minimi del PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, sta scritto:
“lett. f) le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.”
Quindi, ecco che il legislatore indica con il termine apprestamenti quelle opere provvisionali da utilizzare in cantiere le quali, dovendo risultare “necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere”, devono giocoforza loro stesse rispondere a criteri di sicurezza.
Una conferma di quanto sopra affermato, la abbiamo leggendo quanto riportato dall’Allegato XV.1
“Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.
1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.”
Ragion per cui, tutte le opere provvisionali previste dal suddetto elenco, devono rispondere a caratteristiche di legge, per lo più già presenti nel T.U., la cui mancanza e/o difformità può essere considerata violazione.
Allora, senza entrare ancora a valutarne le caratteristiche, laddove non si trovasse presenza circa
l’uso comune delle opere provvisionali all’interno del PSC (come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza – contenuti minimi del PSC) e tali opere fossero effettivamente presenti ed utilizzate in cantiere (anche i ponti su cavalletti), l’ispettore già potrebbe impartire la prescrizione, con diretto riferimento a tale mancata previsione, ordinando l’aggiornamento del medesimo PSC.
Così potrebbe essere anche nel caso si debba applicare quanto riportato al punto “2.3. – Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento”, dove si dice al punto “2.3.4. Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.”
Analizziamo ora gli articoli del Testo Unico che parlano delle opere provvisionali (e, per ciò che qui interessa, i ponti su cavalletti), all’interno del Titolo IV, del D.Lgs. n. 81/08. Essi sono:
CAPO II – SEZIONE II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 112 – Idoneità delle opere provvisionali
- Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d’arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata (tali violazioni sono punite dall’art. 159, comma 1, lett. b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 5.000 euro);
CAPO II – SEZIONE IV – PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME
Articolo 122 – Ponteggi ed opere provvisionali
1. Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell’ALLEGATO XVIII (tali violazioni sono punite dall’art. 159, comma 1, lett. b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 5.000 euro);
CAPO II – SEZIONE VI – PONTEGGI MOVIBILI
Articolo 139 – Ponti su cavalletti
- I ponti su cavalletti NON devono aver altezza superiore a metri 2 e NON devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi (tali violazioni sono punite dall’art. 159, comma 1, lett. c) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro);
Punto 2.2.2. dell’Allegato XVIII,
2.2.2.1. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su piano stabile e ben livellato.
2.2.2.2. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti.
2.2.2.3. La larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio.
2.2.2.4. E’ fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.”
A questo punto possiamo dire che i ponti su cavalletti, assai in uso nei lavori edili, costituiscono un’opera provvisionale da realizzare con la dovuta cura. Le loro caratteristiche costruttive, peraltro, sono abbastanza semplici.
Essi sono costituiti da 2 o 3 cavalletti, consecutivi, distanziati fra loro max m 3,60, che sostengono un impalcato fatto di tavole di legno (ben accostate tra loro e fissate agli stessi cavalletti) di adeguate dimensioni e formato, di norma, da tavole in legno di cm 30 x 5 e lunghezza m. 4, avente larghezza non inferiore a 90 cm. I piedi dei cavalletti oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali (quasi mai si trovano) devono, per ovvi motivi di stabilità, poggiare su piano stabile e ben livellato.
Lo scopo del loro utilizzo è quello di poter operare in quota (lavorare ad una certa altezza da terra), su di un piano abbastanza lungo e ampio, senza dover approntare un ponteggio vero e proprio; generalmente trovano impiego solo per lavori da eseguirsi al suolo o all’interno degli edifici, specie per opere di muratura, intonacatura e simili.
Fatta questa premessa, vediamo quali articoli, noi UPG della sicurezza, possiamo usare per sanzionare il trasgressore per l’uso improprio dei predetti ponti su cavalletti.
Partendo dall’articolo del T.U. che tratta direttamente dei ponti su cavalletti, da una attenta lettura del medesimo, si nota subito che le previsioni contenute nel predetto articolo, alla violazione delle quali corrisponde la previsione sanzionatoria di cui all’art. 159, comma 1, lett. c), nulla hanno a che fare con il fatto che i ponti su cavalletti vengano realizzati conformemente, o meno, alle caratteristiche di cui all’Allegato XVIII, punto 2.2.2.
Infatti, il precetto legislativo, riguarda unicamente la misura max dell’altezza che possono raggiungere ed il divieto, all’interno del cantiere, del loro posizionamento. E’ di tutta evidenza, quindi, che i ponti su cavalletti riconducibili a questa fattispecie di violazioni, siano ponti su cavalletti che già rispondono, comunque, ai requisiti, circa la loro concreta realizzazione, richiamati dal predetto Allegato XVIII. Tale assunto ci viene confermato anche dalla differenza dell’ammontare della sanzione prevista in questi casi (Artt. 112 e 122, da € 1.500 a € 5.000 – Art. 139, da € 500 a € 2.000, in caso di ottemperanza alla prescrizione)
C’è da premettere, ancora, che già il citato l’Articolo 112 – Idoneità delle opere provvisionali, dal tenore con il quale si esprime, ci può dare la possibilità di sanzionare anche un ponte su cavalletti che, a nostro avviso, come opera provvisionale, NON risulta “..allestito con buon materiale ed a regola d’arte, che non sia proporzionato ed idoneo allo scopo, oppure che non venga conservato in buona efficienza..”. Tale articolo però, come appare evidente, ha una portata generale e potrà essere utilizzato più opportunamente (a mio sommesso avviso) nei casi in cui la normativa interessata non disciplina in dettaglio le caratteristiche dell’opera provvisionale, lasciando, quindi, all’ispettore UPG un margine di discrezionalità che lo stesso potrà utilizzare per impartire, oltre alle dovute prescrizioni, anche le eventuali disposizioni (per noi ispettori del lavoro ai sensi dell’art. 14, del D.Lgs. n. 124/04) che si rendessero necessarie ai fini dell’adeguamento alle condizioni di sicurezza sul lavoro.
Vediamo ora come si può arrivare a sanzionare un ponte su cavalletti che NON RISPONDE ai requisiti di cui al già citato Allegato.
Il riferimento all’Allegato XVIII, è previsto, nel T.U. 81/08, dall’ Art. 122, che così stabilisce: “Ponteggi ed opere provvisionali. Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell’allegato XVIII.”
Ecco, quindi, che comincia a delinearsi un riferimento più preciso in relazione a come debbono essere realizzate ste opere provvisionali. L’idoneità, pertanto, dei ponti su cavalletti di cui si tratta, può diventare oggetto di valutazione da parte dell’UPG, nella misura in cui egli ora può applicare la pena richiamata dal medesimo articolo. Sembrerebbe, quindi, di aver trovato il nesso con il punto 2 dell’allegato XVIII, se non fosse per quel richiamo iniziale di cui all’articolo 122 stesso “Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m 2,..”. In effetti, tale pregiudiziale blocca subito la possibilità di qualche riferimento all’articolo citato, dato che il ponte su cavalletti NON PUO’ superare i 2 m (vedi art. 139); esso, quindi, sembra NON RIENTRARE nel novero delle opere provvisionali prese in considerazione dal predetto art. 122.
SEMBRA ho detto, e non l’ho detto a caso!
Infatti, se riprendiamo la pregiudiziale anzidetta (“Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m 2,..”) e la confrontiamo con altre parti della normativa che si occupano di definire cosa si intenda per lavorare in altezza (lavoro in quota), arriviamo a prendere in esame l’Art. 107. Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attivita’ lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m RISPETTO AD UN PIANO STABILE.”
Ed ecco che qui entra in gioco la diretta responsabilità dell’ispettore UPG il quale, in presenza di lavoro in quota, prima di approntare qualsiasi decisione nel merito, deve valutare se esso è realizzato ad un’altezza superiore a 2 m, rispetto ad un piano stabile.
Ciò, a ben vedere, diventa determinante per le eventuali decisioni successive (prescrizioni, ma non solo) che lo stesso UPG dovrà prendere in base alla (sua) oggettiva valutazione di ciò che si trova davanti in quel momento. E’ necessario quindi chiarirsi le idee su ciò che si intende per PIANO STABILE.
Bene, se cerchiamo il significato della parola “STABILE” nella sua accezione più comune, troveremo che esso significa SALDO, FISSO, SOLIDO.
Ora pensiamo ad un’opera provvisionale in genere, che NON ci appaia Salda, Fissa e Solida e vediamoci sopra un lavoratore: che effetto ci fa? Sicuramente pensiamo subito che quel lavoratore è ad imminente rischio di caduta!
E allora, mi chiedo: come è possibile che un ponte su cavalletti assemblato ed utilizzato senza rispettare le caratteristiche imposte dalla Legge (come, ad ex., intavolato di una sola tavola che non è fissato ai cavalletti che sono posizionati su piano non ben livellato), sul quale appoggia i piedi un lavoratore che svolge una attività lavorativa in quota, possa essere considerato UN PIANO STABILE?
NON CREDO che un ispettore UPG che ogni giorno si confronta con la realtà dei luoghi di lavoro, possa considerare una tale prefigurata situazione, come rispettosa del dettato Legislativo.
Forti di questo convincimento, ecco che la pregiudiziale anzidetta (“Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m 2,..”) cambia subito la sua prospettiva e ci introduce in pieno all’interno di quel punto 2 dell’allegato XVIII, che ci consente di sanzionare la condotta illegale (in termini di presenza, di realizzazione e di utilizzo del ponte su cavalletti) ed impartire le prescrizioni necessarie. Questo perché, ovviamente, l’altezza da prendere in considerazione sarà quella del luogo in alto ove viene eseguito il lavoro, direttamente riferita al suolo, cioè ben al disopra dei m 2!
In conclusione, al momento di stendere il verbale, la violazione avrà (più o meno) questo tenore:
“Violazione all’art. 122, del D.Lgs. n. 81/08 in quanto si stanno eseguendo lavori in quota (altezza circa m 3) senza che, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, siano adottate adeguate idonee opere provvisionali. In particolare, il ponte su cavalletti sul quale è posizionato il lavoratore, non risponde alle caratteristiche di sicurezza previste dall’Allegato XVIII, ai punti: 2.2.2.3., stante il fatto che la larghezza dell’impalcato è inferiore a 90 centimetri (50 cm) e 2.2.2.1. perché i piedi dei cavalletti, non sono irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali.
In merito a quanto sopra, prima di proseguire nei lavori, SI PRESCRIVE di portare la larghezza dell’impalcato a non meno di 90 centimetri e di provvedere affinché i piedi dei cavalletti siano irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, ai fini di dare maggior stabilità al ponte su cavalletti.”
C’è da aggiungere che per ognuna delle due violazioni, l’art. 159, comma 1, lett. b) prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 5.000 euro);
In merito a quest’ultimo aspetto, si segnala che nello schema del Decreto correttivo predisposto dal governo, il nuovo art. 159 prevede quanto segue:
3) L’allegato XVIII identifica, per ognuno dei seguenti punti: 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla viabilità nei cantieri, ai ponteggi e al trasporto dei materiali nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, l’organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 1, lett. c), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati.”
Concludiamo questa breve percorso ricordando alcuni aspetti da valutare con attenzione in una opera provvisionale quale un ponte su cavalletti.
Come già detto la massima distanza consentita fra due cavalletti con tavole da m 4 di cm. 30 x 5, é di m. 3.60 (con 20 cm per lato di sbalzo), anche se l’esperienza invita ad utilizzare in ogni modo un terzo elemento di sostegno centrale, che diventa d’obbligo con tavole a sezioni inferiori. Senza il terzo cavalletto, infatti, le tavole vengono sollecitate al limite della resistenza. Inoltre, la traversa superiore dei cavalletti deve essere piana e tale da realizzare un buono ed esteso appoggio all’intavolato.
Altro accorgimento non previsto dalla norma ma da non trascurare per meglio ripartire la distribuzione dei carichi è quello di collegare le tavole con listelli di unione. Esse devono, in tutti i modi, risultare ben accostate fra loro, non presentare parti a sbalzo superiori a cm. 20 ed essere fissate ai cavalletti. L’impalcato così realizzato, deve avere una larghezza non minore di cm 90.
Possiamo anche aggiungere, stante il fatto che i ponti su cavalletti hanno una altezza max inferiore a m 2, che è consentito adoperarli senza parapetto.
Da ricordarsi che per altezza deve intendersi quella di possibile caduta, non soltanto quella del cavalletto. Ciò significa che diventa necessario chiudere con parapetto anche il ponte su cavalletti di altezza inferiore a m 2, se installato in prossimità di un dislivello che renda l’altezza della possibile caduta superiore a questa misura.
E’ proibito, inoltre installarli sugli impalcati del ponteggio, realizzare un ponte con più ponti su cavalletti sovrapposti e far sostenere il peso delle tavole che compongono il piano di lavoro da appoggi di fortuna, quali pile di mattoni, sacchi di materiale, scale a pioli o quant’altro.
L’appoggio dei cavalletti deve sempre essere garantito da un pavimento o piano solido, compatto e livellato. I piedi dei cavalletti, per conferire maggiore stabilità all’insieme, devono essere irrigiditi con tiranti e diagonali e quando è necessario livellarli si deve ricorrere a spessori in legno. e non a mattoni o a blocchi di cemento.
In certi casi, può essere anche necessario impedire l’eventuale passaggio sotto il ponte, con un opportuno sbarramento posto fra i cavalletti.
ULTIMORA: Novità con il DECRETO Correttivo del T.U. Presentato dal governo
L’art. 112, rimane tale, mentre la sanzione è cambiata, ora lett. c) (cambiata)
Art. 74
1.All’articolo 122, comma 1, del Decreto le parole “Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m 2”sono sostituite dalle seguenti: “Nei lavori in quota”.
L’art. 139, rimane tale, mentre la sanzione è cambiata, ora lett. d) (aggiunta)
Art. 84
1. L’articolo 159 del Decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 159
(Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti)
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lett. a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2, 148;
c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2, 154;
d) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 90, comma 7, 96, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 4, nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente Titolo non altrimenti sanzionate;
3. L’allegato XVIII identifica, per ognuno dei seguenti punti: 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla viabilità nei cantieri, ai ponteggi e al trasporto dei materiali nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, l’organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 1, lett. c), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati.”
Art. 131
1. Dopo l’articolo 301 del Decreto è aggiunto il seguente:
“Articolo 301-bis
Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione
- In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo”.
Questo articolo farà finalmente giustizia circa la diversità di sanzione che si aveva se a rilevare un qualsiasi illecito amministrativo fosse stata la ASL e non l’Ispettorato del Lavoro.