I lavori di demolizione nel settore edile
Normativa di riferimento il D.Lgs. 09.04.2008 n° 81. Fasi di lavoro: allestimento del cantiere, montaggio e smontaggio del ponteggio metallico, rimozione copertura, smantellamento sovrastrutture, demolizione struttura.
20/07/2008
Negli ultimi anni durante le operazioni di demolizione nel settore dell’edilizia, nella provincia di Cosenza si sono verificati alcuni incidenti di cui uno mortale avvenuto nel territorio dell’ex A.S.1 di Paola (ora A.S.P.).
Le demolizioni in edilizia rientrano fra i lavori più pericolosi per gli addetti, basti pensare che in campo nazionale il 50% degli infortuni verificatisi è mortale. I principali fattori di rischio a cui i lavoratori sono esposti possono essere sintetizzati in: rischi per seppellimento a causa di crollo intempestivo, caduta dall’alto, caduta di materiale dall’alto, urti, tagli etc.
E’ palese che le demolizioni eseguite con l’utilizzo di mezzi meccanici o con l’esplosivo hanno una esposizione al rischio di gran lunga inferiore a quelle eseguite manualmente ed è a queste ultime che dedicheremo il nostro interesse dal punto di vista della sicurezza, strutturale e giuridico.
Si precisa che in questo articolo non tratteremo della rimozione dei materiali in cemento amianto in una struttura edile, tale argomento sarà trattato nel prossimo numero.
E’ necessario precisare che le demolizioni non sono attività standardizzate per cui è opportuno valutare le singole realtà da cantiere a cantiere.
La demolizione di un fabbricato può essere totale o parziale; la prima è finalizzata, in genere, al recupero dell’area per il successivo reimpiego, la seconda, invece, è rivolta al recupero del fabbricato per un semplice risanamento o per una trasformazione.
Molti tecnici ancora oggi non hanno le idee ben chiare su ciò che è necessario attuare affinché si possa eseguire una demolizione nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Normativa di riferimento.
Quando si devono effettuare operazioni di demolizione è necessario valutare i rischi che possono coinvolgere i lavoratori e far si che tali rischi possano essere eliminati e, se non possibile, ridotti.
La normativa di riferimento è il Tit IV Sez VIII del D.Lgs 81/08.
A tal proposito si fa rilevare che il tecnico incaricato per il lavoro di demolizione deve accertasi se l’intervento viene effettuato da una o più imprese al fine di valutare l’applicazione dell’art. 90,comma 3, D.Lgs 81/08 .
Nel caso in cui i lavori dovessero essere eseguiti da una sola impresa è opportuno che il datore di lavoro rediga il P.O.S. di cui all’art.89, comma 1, lettera h).
Se i lavori sono pubblici e gli stessi non ricadono nell’applicazione dell’art.90,comma 3,D.Lgs 81/08, il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice dovrà redigere il P.S.S..
Fasi di lavoro
Prima di descrivere le varie fasi di lavorazioni, si ricorda che è necessario effettuare una verifica per accertare le condizioni di conservazione e di stabilità della struttura da demolire, così come viene sancito dall’art.150, comma 1, D.Ls 81/08.
Quando la demolizione da effettuare non è di notevole estensione, è necessario delimitare la zona interessata con opportuni sbarramenti ed idonea segnaletica per evitare la sosta ed il transito nella suddetta zona ai sensi dell’art.154,comma 1, D.Lgs 81/08.
Le fasi di lavorazione possiamo sintetizzarle in: installazione del cantiere; montaggio e smontaggio ponteggi metallici; rimozione copertura; smantellamento sovrastrutture e demolizione strutture.
1. Allestimento del cantiere
Nei lavori di demolizione il cantiere deve essere allestito con le stesse modalità eseguite per la realizzazione di un fabbricato. L’area di cantiere deve essere recintata con steccati di legno, lamiera o reti di colore arancione.
Prima dell’inizio dei lavori si deve verificare che tutte le utenze dei servizi pubblici,cioè fornitura di acqua, gas, elettricità, siano state scollegate ed individuare l’eventuale presenza di impianti tecnologici, come serbatoi di combustibile, ascensori, ecc.
Quando nell’area di cantiere sono presenti linee elettriche aeree che possono interferire con i lavori è opportuno che tali linee siano protette; all’uopo si ricorda l’art.83, comma 1. D.Lgs. 81/08 sancisce che: “Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.”
Una volta delimitata l’area di cantiere, si deve predisporre l’area di “stoccaggio provvisorio” sulla quale depositare i rifiuti da avviare a discarica o eventualmente da utilizzare per depositare i materiali da costruzione.
Nel cantiere devono essere installati i servizi igienici, locale per la consumazione dei pasti e ufficio
2. Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico
Il ponteggio metallico fisso è un’opera provvisionale costituito da elementi componibili, tubi e giunti, o da telai prefabbricati e tavole in legno o tavole metalliche.
Oggi è molto diffuso anche l’utilizzo dei ponteggi multidirezionali grazie alla loro facilità di montaggio , alla leggerezza degli elementi ed alla facilità di trasporto.
Il Tit. IV, capo I, Sezione IV, D.Lgs 81/08 regolamenta sia i ponteggi metallici che quelli in legno.
L’utilizzo del ponteggio metallico se avviene nel rispetto delle norme innanzi citate, consente di lavorare sempre in sicurezza.
Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice dei lavori, prima di iniziare le singole attività inerenti il montaggio del ponteggio, provvede a redigere a mezzo di persona competente il Pi.M.U.S. (Piano Montaggio Uso e Smontaggio), strumento attraverso il quale si definiscono le modalità d’uso, montaggio, smontaggio, verifica, controllo e manutenzione corretta dei ponteggi e delle opere provvisionali in genere.
Il Pi.M.U.S. va redatto ai sensi dell’ art. 136, D.Lgs 81/08, tutte le volte che si allestisce un ponteggio metallico fisso dotato di libretto di autorizzazione ministeriale, indipendentemente dalle sue dimensioni, dalla sua complessità e dal fatto che sia necessario o meno il progetto del ponteggio.
A tal proposito è opportuno inoltre ricordare quanto sancito dall’art.133, comma 1, lett. a), D.Lgs 81/08. che recita: “I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale;
b)disegno esecutivo.
Si fa rilevare che il ponteggio metallico deve essere lasciato libero dalla parte della struttura da demolire. Infatti l’ art.152, comma 1, D.Lgs 81/08 recita: “La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall’opera in demolizione.
2. E’ vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri”.
Al termine dei lavori di demolizione e di tutti gli altri interventi, il ponteggio viene smontato con la procedura inversa utilizzata per il montaggio.
3.Rimozione copertura
Prima di iniziare i lavori di rimozione della copertura, è necessario rimuovere dal sottotetto tutti i materiali che vi sono depositati. Le tecniche di rimozione sono diverse a secondo del tipo di materiale che è stato utilizzato per la realizzazione della copertura .
È opportuno, comunque, effettuare un’attenta analisi della struttura del tetto per verificarne lo stato di conservazione ai fini della sua agibilità. Se la struttura dovesse presentarsi deteriorata o avere spazi tali da temere possibili cadute dall’alto da un’altezza superiore a 2 metri, si deve procedere alla costruzione di un sottopalco o alla installazione di reti di sicurezza a protezione della zona di lavoro.
Dopo aver provveduto alla rimozione della copertura si deve procedere alla demolizione dei camini (se presenti) iniziando con la rimozione della testata e proseguendo con l’abbattimento della parte muraria utilizzando, eventualmente, anche un martello demolitore.
4. Smantellamento sovrastrutture
Lo smantellamento delle sovrastrutture deve avvenire dopo aver sezionato all’origine, tutti gli impianti esistenti nella struttura da demolire quali acqua, gas,energia elettrica etc..
I muri esterni devono essere demoliti dal ponteggio, utilizzando martelli demolitori elettrici o martelli pneumatici di piccole dimensioni, quest’ultimi preferiti per il minor peso e la maggior manovrabilità. La demolizione della muratura esterna produce ingenti quantità di macerie che devono essere prontamente allontanate, sia per evitare il sovraccarico degli impalcati e sia per mantenere una buona viabilità.
L’abbattimento dei divisori interni in muratura segue le stesse procedure delle demolizioni dei tamponamenti esterni. La rimozione dei pavimenti quasi sempre produce notevoli sollecitazioni alla struttura sottostante che, se in cattivo stato di conservazione, va costantemente controllata e, se necessario, rafforzata. Se i pavimenti sono in legno, devono essere rimossi i listelli e successivamente, se presente, l’intelaiatura sottostante.
“Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento di polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta”. (art.153, comma 5, D.Lgs 81/08).
Durante i lavori è vietato gettare dall’alto il materiale demolito, ma lo stesso deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di 2 metri dal piano di raccolta,così come stabilito dall’art. 153, comma 1, D.Lgs 81/08.
“L’accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato, deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall’alto” (art.154, comma 1,D.Lgs 81/08).
Demolizione struttura
I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza(art. 151, commi 1 e 2, D.Lgs 81/08).
Come già accennato precedentemente, per la rimozione delle strutture, se in legno, devono essere utilizzate opere provvisionali contro il rischio di caduta dall’alto (ponteggio esterno), mentre sotto la falda devono essere installati sottopalchi o reti di protezione.
Le murature portanti, quali pilastri e muri , dopo essere isolate e devono essere demolite utilizzando il ponteggio esterno. Nella fattispecie è opportuno ricordare che lo stesso deve essere svincolato solo dalla parte di muratura che deve essere demolita.
Le scale, in genere, sono le ultime parti ad essere demolite in relazione al piano raggiunto per il mantenimento della viabilità. I lavoratori addetti a tale demolizione devono indossare idonea cintura di sicurezza.
La demolizione dei pianerottoli avviene successivamente con analogo procedimento.
Se all’interno del fabbricato da demolire sono presenti strutture metalliche, le stesse devono essere demolite con procedimenti inversi alla loro costruzione. Gli elementi della struttura devono essere rimossi utilizzando il cannello ossiacetilenico.
In ultimo si fa rilevare che, ai sensi dell’ art. 155,comma 1, D.Lgs 81/08 “salvo l’osservanza delle leggi e regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a m. 5, può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta”
Conclusioni
Le operazioni di demolizione nel settore edile sono alquanto complesse per cui le stesse devono essere affidate a personale specializzato, capace di organizzare adeguatamente tutte le attività al fine di evitare infortuni , spesso mortali.
Concludendo possiamo affermare che la buona riuscita di una demolizione dipende principalmente sia dalle tecniche impiegate che dalle attrezzature utilizzate.
Il rispetto della normativa vigente fa si che gli infortuni possano essere soltanto casuali e non causali.