Il ruolo del Sindaco in materia di sicurezza e la nomina del datore di lavoro
Buongiorno Ingegnere avrei bisogno di un chiarimento su un Comune quale ente, per la nomina del datore di lavoro. Il Sindaco che ruolo ha in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e può delegare la sicurezza ad un unico dirigente, quale datore di lavoro? Saluti e Grazie per la sua preziosa collaborazione
L’art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs 81/08 e s.m.i. sancisce che: ……
“ Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”.
Il Dirigente al quale viene conferita la delega di “Datore di lavoro prevenzionistico” o “ Sostanziale” NON può RIFIUTARE l’attribuzione delle funzioni DATORIALI,
poiché costituisce esercizio di funzioni proprie. (Cassazione penale , sentenza 07 Ottobre 2004, n° 39268)…salvo il caso in cui il Dirigente individuato sia privo di quella autonomia gestionale e di spesa ( o di quella idoneità professionale)
Il Dirigente nella pubblica amministrazione è titolare ex legge di una serie di attribuzioni di natura gestionale, che gli sono proprie e che scaturiscono direttamente dall’art.4, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165; per gli enti locali dall’art. 107, comma 2 e 3, D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267.
L’ORGANO di VERTICE ( Sindaco) è responsabile per «culpa in eligendo» quando abbia individuato un soggetto non idoneo ( in quanto privo di autonomia gestionale e di spesa ovvero di attitudini o capacità adeguate)……..….e « culpa in vigilando» quando abbia colpevolmente omesso di intervenire pur essendo
adeguatamente informato di un rischio (Cassazione penale , sentenza 15 gennaio 2001, n° 257)
In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme
ai criteri sopra indicati, il Datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;
( Cassazione penale – sent. N° 35137 del 20 settembre 2007-
Cassazione penale – sent. N° 38840 del 21 ottobre 2005-)
« l’individuazione anche di più funzionari quali datori di lavoro può risultare possibile in quanto previsto da apposite norme regolamentari e/o statutaria dell’ente interessato »(Circolare n° 3 Ministero dell’Interno 17 dicembre 1996); ciò può essere sconsigliato atteso che potrebbero crearsi delle interferenze tra i “ delegati”.
Nei comuni superiori a 5.000 abitanti L’Organo di vertice ( Sindaco )
Designa solitamente il Direttore Generale o Segretario Direttore
Che sovrintende alla gestione dell’ente. Nei Comuni inferiore a 5.000 abitanti
le funzioni datoriali potrebbero essere ascritte al Sindaco o ad un componente la Giunta
(Art 53, co.23, L.23 dicembre 2000, n° 388 mod. art 29. co.4 L.28 dicembre 2001, n° 448), nella fattispecie il Sindaco attribuisce le funzioni datoriali al Responsabile dell’Ufficio Tecnico.