La redazione del D.U.V.R.I. può essere delegato dal datore di lavoro?
Egr. Ingegnere,
vorrei conoscere un Vs parere circa la redazione del DUVRI.
All’art 26,c3, D.Lgv 81/08 si legge che il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al c2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi…….
Domanda:
La redazione del DUVRI può essere delegata dal datore di lavoro visto che all’art 17 la elaborazione del DVR viene indicata come un obbligo indelegabile del datore di lavoro?
Grazie.
Secondo il mio parere personale, che tale resta, la redazione del DUVRI non potrebbe essere delegata dal datore di lavoro, atteso che in tale documento oltre a rappresentare i rischi presenti nell’azienda dove si andrà ad operare, è d’obbligo valutare i rischi a cui i lavoratori delle imprese “esterne” che opereranno nell’azienda, o nell’ unità produttiva, saranno esposti.
Il motivo per cui il datore di lavoro non potrebbe delegare la redazione DUVRI è da ricercare nell’art 17, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08 e s.m.i. il quale sancisce che la redazione del DVR è un obbligo INDELEGABILE.
Però noi dobbiamo attenerci a quanto riportato nel D.Lgs 81/08 e s.m.i. e quindi a quanto sancito all’art 18, comma 1, lettera p), D.Lgs 81/08 e s.m.i. che richiama gli OBBLIGHI del datore di lavoro e del DIRIGENTE che DEVONO :” elaborare il documento di cui all’art 26, comma 3, anche su supporto informatico…..”.
Pertanto, dovendo attenerci all’art 18, comma 1, lettera p), D.lgs 81/08 e s.m.i., devo concludere che la redazione del DUVRI NON E’ un OBBLIGO INDELEGABILE del datore di lavoro.