Se il D.V.R. viene esibito al personale ispettivo successivamente all’ispezione, in quale sanzione si incorre?
Egr. Ingegnere Esposito,
questa mattina, nella mia officina, ho ricevuto una ispezione da parte degli ispettori dell’ASL che tra l’altro hanno chiesto di prendere visione il DRV che non avevo in sede perché tenuto dal commercialista.
Mi hanno concesso tre giorni per portarglielo in visione presso il loro ufficio.
Sono passibile di sanzione?
Certo di ricevere una URGENTE risposta, la saluto cordialmente.
In merito a quanto esposto il Di Pietro avrebbe esclamato:” Che c’azzecca il commercialista quale custode del D.V.R.?”. L’art.29, comma 4, D.Lgs 81/08 e s.m.i. sancisce che il documento di cui all’art 17.,comma 1, lettera a), deve essere custodito presso l’unità produttiva ( e non dal commercialista) alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. La non esibizione di tale documento agli ispettori comporta una sanzione amministrativa da € 2.192 a € 7.233. Se il D.V.R. che porterà in visione agli ispettori è privo di data certa, può esserle contestato l’art 29, comma 1, D.Lgs 81/08 e s.m.i. che prevede l’arresto da TRE a SEI mesi o l’ammenda da € 2.740 a € 7.014. Nel caso di specie si è già espressa la Corte di Cassazione penale, Sez. III, 25.12.1998, n° 43840 stabilendo che:” un documento sprovvisto di data certa ed esibito successivamente all’intervento del personale ispettivo, non dà certezza che l’elaborazione di tale documento sia avvenuta prima dell’ispezione effettuata”.