E’ un obbligo nominare il Preposto? Tale incarico può essere ricoperto dal datore di lavoro?
E’ un obbligo nominare il Preposto? Tale incarico può essere ricoperto dal datore di lavoro?
Gentile Esposito
Avrei bisogno di alcune delucidazioni in merito alla corretta individuazione del preposto.
L’obbligo di nominare il preposto, dipende dalla valutazione dei rischi? o è sempre prevista? (mi sembra eccessivo nominare un preposto in un ufficio o in un negozzio etc.)
E’corretto considerare il preposto aziendale, il capocantiere, o il capofficina, o il caposquadra (quindi un lavoratore aziendale con poteri di controllo e di iniziativa)?
Tale incarico può essere ricoperto direttamente dal datore di lavoro?
Saluti
Nonostante le responsabilità del preposto fossero già sanzionate dai DPR 547/55,164/56 e 303/56, con il D.lgs 81/08 e s..m.i., il legislatore per la prima volta ha fornito una definizione di tale figura nell’art 2, comma 1, lettera e) del decreto innanzi citato, quale:” persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;”e i cui obblighi sono riportati nell’art 19.
Il preposto non è d’obbligo nominarlo ma come sancito dall’art 299, D.Lgs 81/08 e s.m.i. la posizione di garanzia relativa al PREPOSTO grava sullo stesso , se pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a tale soggetto.
Concludendo possiamo dire che in una azienda il datore di lavoro che non riesce a vigilare sulla propria attività, per vari motivi, NOMINA PREPOSTO un suo dipendente al quale gli conferisce tali funzioni con apposita con delega. E’ anche vero però che un lavoratore possa assumere le funzioni di preposto anche in assenza di formale delega e, all’insaputa del datore di lavoro.
Esempio: in assenza del datore di lavoro, che non ha conferito alcuna delega di preposto ad alcun dipendente, poiché ci sono delle decisioni da prendere in merito al carico su automezzi di alcuni contenitori, il lavoratore più anziano, di propria iniziativa chiama alcuni colleghi e fa caricare gli automezzi. Durante tale lavoro, un contenitore cade e provoca un grave infortunio ad un lavoratore. Quel lavoratore che di propria iniziativa ha dato delle disposizioni ai suoi colleghi e non ha valutato il rischio presente nel carico dei contenitori, è il primo ad essere indagato per gravi lesioni colpose, atteso che ai sensi dell’art 299, D.lgs 81/08 e s.m.i., anche se sprovvisto di alcuna delega, nella fattispecie ha assunto la funzione di PREPOSTO di fatto.
E’ palese che se il datore di lavoro segue direttamente i problemi inerenti la sicurezza nella sua azienda, non ha necessità alcuna di nominare un PREPOSTO perché questa figura è in realtà un “collaboratore” sia del dirigente che del datore di lavoro.