Se il datore di lavoro non volesse risolvere i problemi della sicurezza, l’RSPP nonostante le segnalazioni fatte, è in correo per tale inadempienze?
Gentile ingegnere,
sono stato RSPP con contratto co.co.pro. fino al 31/12/2011 in procinto di rinnovo di contratto; desidero sapere in quali casi (ad es. inadempienze dell’azienda che si protraggono nel tempo nonostante le segnalazioni ecc.) l’RSPP (esterno) è “costretto” a dimettersi per non incorrere in eventuali sanzioni penali/civili in caso di ispezione/infortunio nell’azienda per la quale ricopre il ruolo di RSPP. Ovvero se il datore di lavoro non ne vuole sapere di mettersi in regola nonostante le segnalazioni, può l’RSPP essere accusato di essere “complice” nelle inadempienze del datore di lavoro se non si dimette dall’incarico?
Saluti.
Premesso che il legislatore né con il D.Lgs 626/94 e s.m.i. né con il D.Lgs 81/08 e s.m.i. ha “riservato” delle sanzioni a carico dell’RSPP essendo questi, un tecnico designato dal datore di lavoro e a cui deve rispondere così come sancito nell’art 2, comma 1, lettera f), D:Lgs 81/08 e s.m.i..
E’ obbligo dell’RSPP comunicare ( per iscritto) al Datore di lavoro eventuali rischi presenti nel luogo di lavoro e comunicarli anche all’RLS e successivamente verificare se si è provveduto ad eliminarli o ,quando ciò non è possibile, a ridurli. Non bisogna dimenticare che se il Datore di lavoro non ha conferito a tale figura una delega di funzioni ( art 16, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) l’RSPP non ha alcun potere decisionale e di spesa per cui lo stesso non ha alcun potere per risolvere il problema denunciato.
La Cassazione Penale Sez. IV , con Sentenza n. 27420 del 4/7/2008 (u. p. 20/5/2008) – Pres. Visconti – Est. Galbiati – P.M. Di Casola – Ric. V. A. si è pronunciata a favore dell’RSPP facendo rilevare che la funzione di tale figura professionale è di consulenza del datore di lavoro ma l’obbligo di vigilanza e controllo rimane a carico del Datore di lavoro.
In altre occasioni la Cassazione ha precisato che le responsabilità dell’RSPP possono essere di colpa professionale o colpa tecnica;
la prima è quando si è a conoscenza di un pericolo e non viene comunicato al Datore di lavoro e dei lavoratori, la seconda è quando interviene nella soluzione di un problema tecnico e a seguito del non idoneo intervento si verifica un infortunio.
Pertanto come innanzi detto, a mio parere, l’RSPP deve solo comunicare per iscritto al datore di lavoro e all’RLS quanto riscontrato, trascorso il tempo congruo per la eliminazione del problema comunicare, sempre per iscritto, al datore di lavoro e all’RLS che il problema non è stato risolto per cui lo stesso rappresenta un pericolo per i lavoratori.
A questo punto l’RSPP non ha alcuna responsabilità perché anche volendo non può risolvere il problema non essendo in possesso di alcuna delega con poteri decisionali e di spesa conferitagli da parte del datore di lavoro.