Quali requisiti deve possedere il Datore di lavoro per svolgere l’incarico di RSPP? Nel caso tale incarico dovesse essere affidato ad un tecnico esterno, che requisiti deve avere quest’ultimo?
Quali requisiti deve possedere il Datore di lavoro per svolgere l’incarico di RSPP? Nel caso tale incarico dovesse essere affidato ad un tecnico esterno, che requisiti deve avere quest’ultimo?
Buongiorno ingegnere.
Complimenti per il sito e per l’accuratezza delle sue risposte. Le pongo un quesito: “che requisiti deve avere il datore di lavoro per svolgere anche l’incarico di RSPP? Nel caso non sia in possesso di determinati requisiti si può rivolgere a un tecnico
esterno? Che requisiti deve avere quest’ultimo?
Grazie, a presto.
Il Datore di lavoro per svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) deve frequentare un corso dalla durata minima di 16 ore e massima di 48 ore. Se il corso viene tenuto entro sei mesi dall’accordo Stato-Regioni , avvenuto in data 21 dicembre 2011, si può far riferimento all’art.34, comma 2, D.Lgs 81/08 e s.m.i. ( durata minima di 16 ore e massima di 48 ore), dopo i sei mesi entra in vigore l’accordo innanzi citato il Datore di lavoro deve frequentare un corso che prevede un percorso formativo in funzione del rischio dell’attività di che trattasi e precisamente:
Rischio BASSO ore 16; Rischio MEDIO ore 32; Rischio ALTO ore 48.
Tale corso deve essere effettuato entro 90 giorni dall’inizio della propria attività.
Nel corso dei cinque anni l’RSPP Datore di lavoro deve frequentare un corso di aggiornamento:
Rischio BASSO 6 ore; Rischio NEDIO 10 ore; Rischio ALTO 14 ore.
Al Datore di lavoro per espletare le funzioni dell’RSPP non è richiesto alcun titolo di studio.
La persona, diversa dal Datore di lavoro , che volesse svolgere le funzioni dell’RSPP, deve attenersi a quanto sancito dall’art 32, D.Lgs 81/08 e s.m.i. e precisamente deve essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.
Nella fattispecie deve frequentare i Moduli A+B+C la cui durata dipende dal macro settore di appartenenza dell’attività.
Se la persona ha il titolo di studio che rientra tra quelli di cui all’art32, comma 5, D.Lgs 81/08 e s.m.i., lo stesso dovrà frequentare solo il Modulo C perché esonerato dagli altri Moduli A+B.