Le sedi di culto sono soggette all’applicazione del D.Lgs 81/08 ?
Buongiorno Ingegnere,
mi è stato posto un quesito negli ultimi giorni:
gli edifici della Curia (chiese di nuova e vecchia costruzione, asili, case di riposo, ostelli…) sono soggetti alla legislazione nazionale per la sicurezza sui luoghi di lavoro??… credo di interpretare correttamente la normativa per gli edifici sede di lavoro ma ho perplessità per quelli di culto.
La ringrazio ancora una volta per la Sua disponibilità e, mi permetta di dire, di grande supporto per il nostro lavoro.
Saluti
La sede di culto (asili, case di riposo etc..) rappresenta una sede di lavoro nel momento in cui è presente un Datore di lavoro di cui all’art 2. comma 1, lettera b), D.Lgs 81/08 e s.m.i. e un lavoratore subordinato di cui alla lettera a) dello stesso decreto.
Nel mio paese, le suore hanno assunto un ragazzo che svolge le funzioni di economo, e nella fattispecie chi ha il potere “decisionale” e di “spesa” nell’organizzazione di tale struttura diventa il datore di lavoro per cui bisogna applicare in toto il D.Lgs 81/08 e s.mi.i..
Proprio questa mattina facevo, nella fattispecie, un esempio al mio collega ( la moglie è Dirigente dell’Azione cattolica) che nell’organizzazione di tale Associazione non esiste un Datore di lavoro poiché sono tutte “volontarie” ma nel momento in cui una “volontaria” scivola da una scala o subisce un qualsiasi infortunio, il Prete o chi per lui che è responsabile dell’Associazione diventa “ Datore di Lavoro di fatto”. Nella fattispecie il Prete avrebbe dovuto provvedere ad assicurare che i lavori si svolgessero nel rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Non dimentichiamo che il datore di lavoro non è soltanto colui il quale è definito nell’art 2, comma 1, lettera b), ma anche e soprattutto colui il quale esercita di fatto i poteri direttivi così come sancito dall’art. 299, D.lgs 81/08 e s.m.i..