Può il datore di lavoro elaborare il DVR senza l’aiuto del medico Competente, se questa figura non è prevista?
Salve, sono un Medico competente,
vi pongo un quesito a riguardo un argomento che ero certo di aver interpretato correttamente ma all’improvviso ho qualche dubbio sulle mie certezze, obblighi del datore di lavoro dlgs 81/08 art 18 comma 1 lett. a), nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. Compiti medico competente Dlgs 81/08 art 25 comma 1 lett. a) “ il medico competente collabora con il datore di lavoro e con spp alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione , ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori,…”
Domanda:
quando il datore fa la valutazione dei rischi e da questa si evidenzia la non necessità della sorveglianza sanitaria, non nomina il Medico competente? Giusto? A quale titolo allora i medico competente (che se non nominato non dovrebbe essere Medico competente di quella ditta) partecipa, se partecipa alla valutazione dei rischi? e se partecipa e alla fine non si evidenzia la necessità della sorveglianza sanitaria quali responsabilità ha difronte agli org vigilanza? Come può essere formalizzato questo eventuale incarico? Può il datore di lavoro elaborare il DVR senza l’aiuto del medico Competente (forse in questo caso sarebbe meglio chiamarlo medico del lavoro)?
Grazie per la risposta.
Secondo quanto da noi sostenuto, è che la nomina del medico competente non è un obbligo da parte del datore di lavoro e del dirigente tant’è che è lo stesso Legislatore che lo fa rilevare negli articoli:
art.18, comma 1, lettera a), D.Lgs.81/08 nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo” . Quali sono i casi previsti? ……..
art.18, comma 1, lettera d), D.Lgs.81/08 “il medico competente, ove presente
art. 25,comma 1, lettera a), il medico competente “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria…”
art.45, comma 1, “sentito il medico competente ove nominato
art. 35 che al comma 1,lettera c) “il medico competente ove nominato”.
Se il Legislatore ha inserito negli “Obblighi” per il datore di lavoro e dirigente, la nomina del medico competente per tutte le aziende, perché nei successivi articoli innanzi menzionati si legge “ove necessario” “ove nominato” “ove presente” ?
La nostra personale interpretazione è che il datore di lavoro non è obbligato a nominare il medico competente, ma lo può fare nel momento in cui nel valutare i rischi della propria azienda ritiene opportuno la presenza di tale figura professionale.
Se il datore di lavoro ritiene di non essere competente per tale valutazione è opportuno che nomini il medico competente il quale nel collaborare con lo stesso nella valutazione dei rischi stabilisce se quella tipologia di azienda rientra o no nella sorveglianza sanitaria.
E’ chiaro che se il personale ispettivo dovesse accertare che un’azienda rientra nella sorveglianza sanitaria ma il datore di lavoro nel valutare i rischi non lo ha ritenuto opportuno, allo stesso viene contestato l’art. 29, comma 1, in connessione con l’art 17, comma 1, lettera a), per omissione della valutazione dei rischi, sanzionato dall’art.55, comma 1, lettera a) che prevede l’arresto da TRE a SEI mesi o l’ ammenda da € 2.500 a € 6.400.
E’ palese che anche se l’art 29, comma 1, recita:” Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41
Ora se in una attività il datore di lavoro non prevede alcuna sorveglianza sanitaria, non necessita di conseguenza la nomina del Medico competente per cui lo stesso non partecipa alla valutazione dei rischi né alla stesura del documento.
Questa è la nostra tesi, dopo c’è………….la GIURISPRUDENZA.