Il datore di lavoro deve redigere per più siti un unico DVR o per i singoli siti devono essere fatti singoli DVR?
Lavoro in una società acquedottistica che gestisce diversi comuni dove sono collocati i rispettivi serbatoi e altri manufatti, il datore ha fatto redigere un documento unico valutazione rischi che esamina solo una parte , dei luoghi di lavoro , mentre per ogni comune e ogni sito è stata fatta la valutazione rischio per singolo sito e quindi non fanno parte integrante del documento unico valutazione rischi, vorrei sapere se il tutto è a norma di legge .
Grazie
In merito al quesito posto, le specifico che ai sensi dell’art 17, comma 1, lettera a), D.lgs 81/08 e s.m.i. il datore dopo aver effettuato la valutazione di tutti i rischi deve elaborare il documento previsto dall’articolo 28.
Nella fattispecie, il datore di lavoro deve elaborare un unico documento nel quale devono essere riportati i rischi presenti nella sede principale e quelli relativi ai siti dove si opera. Il DOCUMENTO originale deve essere tenuto nella sede principale mentre nei vari siti deve essere tenuta una copia con l’indicazione del sito in cui si trova; identica situazione deve essere ripetuta negli altri siti.
Quella fatta dal suo datore di lavoro è un’operazione non corretta che potrebbe comportare la contestazione dell’art 29,comma 1 per mancata redazione del DVR atteso che la Corte di Cassazione ha specificato che la non corretta elaborazione del documento di valutazione dei rischi corrisponde alla non redazione dello stesso; ciò è sanzionato con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da € 2.500 a € 6.400.