Dopo due giorni che sono stato designato RSPP, si è verificato un infortunio ad un nostro lavoratore, quali sono le mie responsabilità?
Buongiorno Esposito
I miei dubbi col passare dei giorni aumentano sempre di più, qualche giorno fa le avevo scritto per chiederle consigli sulla nomina che una società municipalizzata voleva darmi… il giorno 20 luglio ho firmato la nomina, il giorno 22 luglio un lavoratore si è verificato un infortunio ad un operatore ecologico , il suo infortunio è stato causato dalla rottura della pedana andato dalla guardia medica la diagnosi è stata niente di grave delle piccole escoriazioni alle mani e al ginocchio,ora a seguito di un eventuale controllo…che cosa mi può succedere?
Grazie
Quando succede un infortunio, gli ispettori devono comunicare al Magistrato, quando si evincono fatti penalmente rilevanti, le cause che hanno determinato l’infortunio (Alcune Procure hanno disposto che copia dell’Informativa di reato sia trasmessa, da parte degli ispettori, anche alle sede INAIL territorialmente competente).
Nella fattispecie l’ispettore ( dell’INAIL, dell’A.S. o della Direzione provinciale del Lavoro) sentono a sommarie indagini testimoniali, l’infortunato, eventuali testimoni e se lo ritengono necessario, anche il datore di lavoro.
Successivamente fanno un sopralluogo dove si è verificato l’infortunio ed infine trasmettono informativa di reato ai sensi dell’art 347 C.P.P. al Magistrato sia se ci sono delle responsabilità da parte del datore di lavoro, dirigenti e preposti o se invece sono state accertate negligenze da parte dell’infortunato.
Nella fattispecie l’Ispettore verifica:
- se il lavoratore è stato sottoposto a visita medica periodica e se risulta idoneo al servizio assegnatogli;
- se il lavoratore ha effettuato il corso di formazione ed informazione;
- se il datore di lavoro ha evidenziato nel DVR tale rischio ( scivolamento dalla piattaforma);
- se il lavoratore era provvisto di scarpe antinfortunistiche;
- se il mezzo è di proprietà dell’impresa o se preso in nolo.
- etc..
Nel caso specifico poiché la caduta è avvenuta per rottura della pedana vi è una palese violazione dell’art. 71, comma 4, lettera a), punto 2, D.Lgs 81/08 e s.m.i. il quale sancisce che “ il datore di lavoro prende misure necessarie affinché:
- le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’art 70 (omissis)”.
La violazione dell’articolo sopra menzionato è punita (a carico del datore di lavoro e del Dirigente) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da € 2.500 a € 6.400.
Lei, nella qualità di RSPP deve verificare che i mezzi siano stati oggetto di idonea manutenzione e che siano in ottimo stato di conservazione.
Per fare ciò sarebbe opportuno verificare i mezzi con l’RLS e rilasciare una scheda a tutti gli autisti i quali dovranno comunicare al datore di lavoro qualsiasi anomalia che riscontrano nel mezzo.
E’ opportuno che Lei in qualità di RSPP,verifichi i luoghi di lavoro e le varie attrezzature con l’RSL e si faccia firmare dallo stesso i verbali del sopralluogo effettuato; tali verbali li deve trasmettere al datore di lavoro.
Qualsiasi comunicazione inerente la sicurezza o anomalie che lei riscontra, ne deve portare a conoscenza del datore di lavoro; la sua responsabilità è se viene a conoscenza di pericoli, anomalie etc. e non li comunica al datore di lavoro il quale deve provvedere con proprie risorse a risolvere il problema. Nonostante la comunicazione deve, successivamente, verificare che il datore di lavoro abbia provveduto alla eliminazione del pericolo altrimenti gli fa un nuovo sollecito.
Eventuali pericoli riscontrati ne deve portare a conoscenza l’RLS e con comunicazione scritta a tutti i lavoratori ( anche con affissioni di tale comunicazione in bacheca).
Nella fattispecie, atteso che lei da pochi giorni ricopriva l’incarico di RSPP e quindi non essendo ancora a conoscenza dello stato di manutenzione del mezzo, a mio parere, non è responsabile di quanto accaduto.