Il DVR dove deve essere custodito quando i lavori vengono eseguiti distanti dalla sede dell’azienda?
Ing. Esposito,
nel ringraziarla per l’utilità di questo sito, soprattutto per quelli come me che da poco si interessano di sicurezza, vengo a chiederle:
il DVR della nostra azienda, quando ci rechiamo a svolgere dei lavori distanti dalla nostra sede, lo dobbiamo portare con noi o lo lasciamo in sede?
Grazie
Il documento originale della valutazione di tutti i rischi di cui all’art 17, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08 e s.m.i. deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi così come sancito dall’art 29, comma 4, D.lgs 81/08 e s.m.i..
La violazione dell’articolo innanzi citato prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 6.600 ai sensi dell’art 55, comma 5, lettera f).
Comunque, è consigliabile custodire sul luogo dove vengono fatte le lavorazioni una copia di tale documento e in caso di richiesta, esibire solo successivamente la copia originale che deve essere custodita presso l’unità produttiva alla quale si riferisce detta valutazione.