La tessera di riconoscimento dei lavoratori deve essere esposta?
Egr. Ing
vorrei sapere se è obbligatorio esporre alla vista, oppure basta avere comunque all’interno del cantiere il tesserino di riconoscimento, che il lavoratore deve possedere, così come previsto dell’art. 26, comma 8, D.Lgs 81/08 che testualmente recita :
“Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”.
Grazie.
In merito a quanto chiesto l’importante è che il lavoratore sia munito di tessera di riconoscimento che deve essere esibita a richiesta degli ispettori.
La normativa vigente sancisce che il lavoratore “deve essere munito di apposita tessera” non che deve esporla; questa è la mia opinione, anche dal punto di vista lessicale.
Tenga però presente che ci sono ispettori che interpretano la normativa in maniera diversa e che ritengono che il cartellino debba essere esposto.
In tal caso è opportuno contestare quanto asserito dagli ispettori, facendolo mettere a verbale
PRECISAZIONE: ci è stato segnalato che l’art 20, comma 3, D.lgs 81/08 e s.m.i. sancisce che: ”I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.”
Ci scusiamo per esserci soffermati sull‘art. 26, comma 8, D.Lgs 81/08 e s.m.i. dimenticando l’art 20, comma 3.