Il datore di lavoro di una ditta, con meno 10 dipendenti e tre posizioni territoriali diverse (2 bar, 1 pizzeria), quante autocertificazioni deve redigere? L’R.L.S. può essere unico?
Il datore di lavoro di una ditta, con meno 10 dipendenti e tre posizioni territoriali diverse (2 bar, 1 pizzeria), quante autocertificazioni deve redigere? L’R.L.S. può essere unico?
Buongiorno Ingegnere, anzitutto la ringrazio per il prezioso aiuto che fornisce a tutti noi con il suo sito.
Vorrei avere un chiarimento riguardo alla elezione RLS in una ditta con diverse posizioni territoriali (PAT). Il mio cliente, infatti, risulta unico datore di lavoro di una ditta, con meno di dieci dipendenti, che però ha 3 posizioni territoriali diverse (2 bar, 1 pizzeria). In questo caso le chiedo:
- Si può eleggere un unico RLS valido per tutte le sedi?
- Non essendo mai stato eletto nessuno, è possibile adesso riunire i lavoratori per procedere ad una eventuale elezione? E se così fosse,entro quanto tempo bisogna comunicare il nominativo all’INAIL (credo che non ci sia più la scadenza del 31/03).
- L’autocertificazione sui rischi può essere una sola o è comunque meglio valutare i rischi specifici legati ad ogni sede?
Grazie infinite,
Cordiali saluti.
Il datore di lavoro che ha tre luoghi di lavoro con attività diverse e con un numero di lavoratori non superiore a 15 ( art 47, comma 3, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) può fare indire l’elezione per un unico RLS con le modalità individuate dagli accordi collettivi nazionali o di categoria purché le attività, anche se diverse, ricadono nell’ambito territoriale o del comparto produttivo,.
E’ chiaro che se i luoghi di lavoro si trovano dislocati in tre comuni diversi è opportuno che gli RLS devono essere tre al fine di evitare che tale figura vada in giro per vari comuni ad espletare i propri compiti di cui all’art.50.
Se fino ad oggi non è stata prevista tale figura, che è un dovere/diritto dei lavoratori, è opportuno farla eleggere altrimenti non si capisce come abbia fatto il datore di lavoro ad effettuare la valutazione dei rischi e la nomina dell’RSPP senza tener conto dell’RLS atteso che questi deve essere consultato sia per la valutazione dei rischi che per la designazione dell’RSPP come sancito dall’art50, comma 1, lettere b) e c), D.Lgs 81/08 e s.m.i..
A tal proposito faccio rilevare che tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro di cui all’art 17,comma 1, lettera b), c’è la designazione e non la nomina dell’RSPP proprio perché l’RLS potrebbe mettere il veto su tale designazione.
Per quanto attiene alla comunicazione all’INAIL del nominativo dell’RLS, si fa rilevare che non è previsto alcun termine, però è consigliabile farlo il più presto possibile atteso che tale comunicazione viene fatta in via telematica per cui un ritardo eccessivo non troverebbe alcuna giustificazione ( art 18, comma 1, lettera aa), D.Lgs 81/08 e s.m.i.).
L’autocertificazione deve essere una sola come uno solo deve essere il DVR fino a quando il datore di lavoro è uno. L’autocertificazione, nella fattispecie, deve essere una sola ma deve contenere la valutazione dei rischi nonché le procedure da adottare per la riduzione o l’eliminazione degli stessi in tutte e tre le attività.
L’autocertificazione originale deve essere tenuta nella sede principale e nei vari luoghi di lavoro devono essere tenute le copie autenticate.