Se l’RLS si licenzia deve essere comunicato all’INAIL?
Se l’RLS si licenzia deve essere comunicato all’INAIL? Se si quale articolo del testo unico lo prevede?
Con l’occasione porgo distinti Saluti.
L’art 18, comma 1, lettera aa), D.Lgs 81/08 e s.m.i. sancisce che il nominativo degli R.L.S. devono essere comunicati all’INAIL e all’IPSEMA in caso di nuova elezione o designazione.
E’ palese che nella fattispecie all’INAIL e all’IPSEMA non deve essere comunicarto il licenziamento dell’RLS ma bensì il nominativo del nuovo eletto o designato.
Ciò è stato anche precisato dalla circolare INAIL n° 43 del 25 agosto 2009, scaturita a seguito della nota n° 13921 del 4 agosto 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, che ogni elezione degli RLS o eventuale variazione deve essere trasmessa a “chiusura di verbale” all’INAIL e all’IPSEMA. Per la comunicazione di che trattasi non viene indicato un termine “perentorio” ma un eccessivo ritardo non trova alcuna giustificazione essendo la stessa per via telematica.