Nei locali di barbieri e parrucchieri devono essere installate le cappe?
Gent.mo Dott. Esposito
Gradirei sapere se le parrucchiere e i barbieri siano obbligati a disporre nel proprio locale di lavoro una cappa per evitare l’esposizione a sostanze chimiche derivanti dai prodotti cosmetici di loro utilizzo?
Se nel locale esercita solo il titolare e non vi sono né apprendisti e/o dipendenti?
Basta assicurare la ventilazione dei locali (finestre, condizionatori…) e la sostituzione dei prodotti a polvere con prodotti a crema?
Grazie per la cortese disponibilità.
Per quanto attiene ai lavori in cui si utilizzano sostanze chimiche, come barbieri ma soprattutto parrucchieri, gli agenti chimici pericolosi di cui al Titolo IX, capo I, D.Lgs 81/08 e s.m.i. sono tutti quegli agenti chimici che possono comportare un rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori a causa delle loro caratteristiche e del modo in cui gli stessi vengono utilizzati.
E’ il datore di lavoro che deve effettuare una corretta valutazione del rischio, ai sensi dell’art.17, comma 1, lettera a).D.Lgs 81/08, ed evidenziare nel documento la pericolosità delle sostanze che si manipolano e, in modo particolare, le caratteristiche chimiche delle stesse e sulle conseguenze che possono verificarsi nei soggetti esposti.
E’ opportuno che le fasi di preparazione delle tinture o dei decoloranti avvengano in un’area separata dal resto del locale in modo da evitare dispersioni nell’ambiente circostante.
Ed è in questo locale che è necessario installare un’adeguata cappa aspirante al fine di ridurre l’esposizione agli eventuali agenti chimici aerodispersi.
Per ridurre i pericoli derivanti dalla manipolazione di tali prodotti è opportuno che gli stessi ( in polvere) vengano sostituiti , quando è possibile, con quelli in crema o liquidi
La cappa aspirante deve essere dotata di certificato attestante il funzionamento della stessa che deve essere dotata di filtro a carboni attivi specifico per ammoniaca e vapori organici in genere.
Quanto sopra esposto, è riferito all’attività di parrucchiere, dove operano lavoratori o persone ad essi equiparati.
Quando non c’è presenza di lavoratori non c’è datore di lavoro per cui il D.Lgs 81/08 e s.m.i. non viene applicato.