La delega ai sensi dell’art.16, comma 3-bis, D.lgs 81/08 può servire al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori per essere sostituito?
Egr. Ingegnere
Il comma 3-bis dell’art 16, integrato dal D.Lgs 106/09 è applicabile anche al coordinatore per l’esecuzione dei lavori?
Mi spiego meglio. Leggendo una risposta ad un quesito circa la sostituzione del coordinatore per l’esecuzione Lei affermava che tale sostituzione non era possibile perché “il delegato non può delegare”.
Dopo il decreto correttivo 106/09 ciò è possibile?
Grazie.
Secondo il mio parere, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori in caso di sua assenza non può delegare i suoi obblighi ad altro coordinatore.
L’articolo da Lei citato “comma 3-bis dell’art 16, integrato dal D.Lgs 106/09” è riferito a determinate funzioni in materia di sicurezza sul lavoro che il datore di lavoro può delegare a persona competente. Nella fattispecie il comma 3-bis sancisce che il delegato, previa intesa con il datore di lavoro può trasferire specifiche funzioni, con opportuna delega, ad altra persona.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è designato, non delegato, dal committente e con l’accettazione di tale designazione assume degli obblighi che la normativa vigente gli riserva e che sono sanciti dall’art 92 la cui violazione è sanzionata penalmente.
Al momento non vi è alcuna norma che regolamenta “l’assenza” del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.