A proposito della comunicazione dei nominativi degli RLS all’INAIL e all’IPSEMA dopo il D.Lgs 3 agosto 2009, n° 106…
Gentile Ing. Esposito,
gradirei conoscere la sua opinione sui seguenti argomenti.
1) La circolare INAIL del 25 agosto 2009 n.43, relativamente alla comunicazione degli RLS, dispone che:
a) coloro i quali hanno ottemperato all’obbligo – secondo le istruzioni emanate dall’Istituto in attuazione del Decreto legislativo n. 81/2008 – comunicando il nominativo (o i nominativi se piu’ di uno) con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data della presente circolare.
b) coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione secondo le istruzioni emanate dall’Istituto con la richiamata circolare n. 11/2009 devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative come di seguito specificato.
c) Per coloro i quali non versano nelle enunciate fattispecie, l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS.
Ora il caso a) è abbastanza chiaro, il mio dubbio è relativamente al caso b) e c).
Secondo la mia interpretazione nel caso b) ricadono gli RLS eletti dal 1 gennaio 2009 al 25 agosto 2009 i cui nominativi devono essere inviati telematicamente all’INAIL a partire dal 25 agosto (la circolare non specifica entro quanto tempo ciò debba essere fatto).
Il caso c) regolamenta, sempre a mio avviso, la trasmissione degli RLS eletti dopo il 25 agosto 2009 il cui obbligo di comunicazione scatta in occasione della prima elezione o designazione, quindi istantaneamente.
Questo significa che nel caso b) non ci sono limiti temporali per la trasmissione del nominativo dell’RLS? Cioè il nominativo di un RLS eletto a marzo 2009 può essere trasmesso telematicamente all’INAIL anche a settembre 2009?
Relativamente al caso c) ciò significa che la data di invio telematico all’INAIL debba coincidere con il verbale di elezione del RLS?
La ringrazio e La saluto cordialmente,
La circolare INAIL n° 43 del 25 agosto 2009, scaturita a seguito della nota n° 13921 del 4 agosto 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, fa rilevare che con l’entrata in vigore del decreto correttivo 106/09 che ha modificato l’art 18, comma 1, lettera aa), D.Lgs 81/08, la comunicazione dei nominativi degli RLS non ha cadenza annuale per cui:
- coloro che hanno già comunicato il nominativo dell’RLS (relativo al periodo 31 dicembre 2008), dopo l’entrata in vigore del D.lgs 106/09 e precisamente se alla data del 25 agosto 2009 (data della circolare n° 43 INAIL) non sono intervenute variazioni di nomine o designazioni, hanno adempiuto a quanto sancito dall’art art 18, comma 1, lettera aa), D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- coloro che non si erano attenuti a quanto nella comunicazione INAIL n° 11 del 12 marzo 2009 (che con cadenza annuale dovevano comunicare i nominativi degli RLS in riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente) devono comunicare i nominativi degli RLS sia per quelli eletti entro il 31 Dicembre 2008 (per i quali dovrebbe essere applicata la sanzione amministrativa da € 50 a € 300) che per quelli eletti nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 25 agosto 2009 (per i quali non si incorre in alcuna sanzione);
- dal 25 agosto 2009 ogni elezione degli RLS o eventuale variazione deve essere trasmessa a “chiusura di verbale” all’INAIL e all’IPSEMA. Per la comunicazione di che trattasi non viene indicato un termine “perentorio” ma un eccessivo ritardo non trova alcuna giustificazione essendo la stessa per via telematica.
Sembra che le due opinioni coincidano.