Se l’RLS si dimette, la società è priva di tale figura se il rieletto RLS non ha ultimato il corso di formazione?
Gentile sig. Esposito,
se il RLS della società X dà le dimissioni ed i lavoratori nominano un nuovo RLS che, però, deve seguire il corso nel frattempo come si giustifica la mancanza di un RLS? cioè basta la nomina o la società deve considerarsi scoperta in attesa che il RLS di nuova nomina non avrà terminato il corso?
Grazie per i chiarimenti.
In riferimento al quesito posto si precisa che per il datore di lavoro è importante che i lavoratori abbiano designato un nuovo RLS che certamente risulterà da apposito registro sul quale è annotato “ il nuovo evento”.
Per quanto riguarda il corso di formazione, l’RLS, così come sancito dall’art. 37 ,comma 10D.Lgs 81/08 ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. art.37,comma 11, stabilisce la durata minima dei corsi in 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
In merito al termine entro il quale l’RLS deve effettuare il corso di formazione, molto probabilmente il legislatore non ha volutamente indicare un termine atteso che per gli enti formatori, spesso non è possibile organizzare corsi per il mancato raggiungimento di un congruo numero di partecipanti.
E’ chiaro però che ciò non può essere usata come giustificazione per non effettuare in un tempo “tecnicamente possibile” la formazione dell’RLS.
E’ opportuno comunque riportare il nominativo del “nuovo” RLS sul D.V.R. o sull’Autocertificazione, indicando nel documento che l’RLS è stato iscritto presso………………. (indicare l’ente formatore) per frequentare il corso di cui all’art.37,comma 10, D.Lgs 81/08 nel mese di………….. anno………
Il nominativo dell’RLS dovrà essere comunicato all’INAIL entro il mese di Marzo 2010.
La società X a questo punto può stare tranquilla.