Chi deve sottoporre a sorveglianza sanitaria il lavoratore distaccato?
Gent.mo Dott. Esposito,
le sottopongo un quesito che mi si è presentato durante la mia pratica professionale.
La questione è a chi spetti la sorveglianza sanitaria nel caso di subappalto alla luce del nuovo D.lgs 81/2008. In particolare tale Decreto prevede che la sorveglianza sanitaria sia a carico di chi utilizza il lavoratore e non più del Datore di Lavoro fornitore di manodopera. E’ corretto quindi che colui che presta i propri dipendenti ad una azienda appaltatrice di un servizio a domicilio non svolga i compiti di sorveglianza sanitaria per i dipendenti “prestati”?
Grazie.
In merito al quesito posto è opportuno precisare che il distacco o comando si ha quando un datore di lavoro (distaccante) per proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori (distaccati) a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per effettuare una determinata attività lavorativa.
Si precisa che il distacco di personale può coinvolgere lavoratori assunti a tempo indeterminato o determinato, purché il distacco avvenga in un periodo di validità del rapporto (D.Lgs. 276/2003).
L’art.3, comma 6, del D.Lgs. 81/08, sancisce che “Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’art.30 del D.Lgs 10 settembre 2003, n° 276, e s.m.i., tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato”.
Nella fattispecie il lavoratore continuerà a percepire la retribuzione da parte dell’impresa distaccante che verserà gli oneri contributivi INPS in base al settore d’inquadramento che ha nell’azienda. La contribuzione INAIL invece è calcolata con riferimento alla tariffa a premi del soggetto presso cui il lavoratore è distaccato
Pertanto, come sancito dall’art.3, comma 6, D.Lgs 81/08 il lavoratore distaccato, in funzione alle mansioni a cui sarà adibito, deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria cura del datore di lavoro distaccatario.
Se il lavoratore viene distaccato per lavori a domicilio dove sarà adibito a movimentazione manuale dei carichi, lavoro al VDT, lavori dove sono presenti sostanze chimiche etc.. deve essere il datore di lavoro distaccatario a farlo sottoporre a sorveglianza sanitaria.
Concludendo si può affermare che il lavoratore deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria a seconda del tipo di lavorazione a cui sarà destinato.