Il lavoratore se non formato prima della nomina a RLS entro quale termine deve partecipare al corso di formazione?
Egr. Dottore
parlando tra colleghi riguardo alla nomina dell’R.L.S. e la comunicazione all’INAIL entro il 16 maggio 2009 (ora prorogata al 16 Agosto 2009) ci siamo fatti una domanda a cui non abbiamo saputo dare una risposta:
se il lavoratore non è stato già formato prima della nomina, entro quanto tempo dalla nomina deve partecipare al corso di formazione di 32 ore?
La ringrazio anticipatamente per la risposta che ci fornirà.
Distinti saluti
In merito al quesito posto, è facile dedurre che fa confusioni in merito al corso di formazione dell’RLS.
E’ opportuno precisare che la formazione dei lavoratori è cosa diversa della formazione dell’RLS; infatti per quanto attiene la formazione dei lavoratori, la durata, i contenuti minimi e le modalità sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 81/08 (entro il 15 maggio 2009). Fino a tale data il corso di formazione ai lavoratori può essere effettuato, se ne possiede le capacità, anche dal datore di lavoro o dall’RSPP.
Per quanto riguarda l’RLS, lo stesso, così come sancito dall’art. 37 ,comma 10, ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. art.37,comma 11, stabilisce la durata minima dei corsi in 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
Il lavoratore che deve assumere le funzioni dell’RLS non può essere formato prima che sia stato eletto e come nominare a sindaco un candidato prima della sua elezione.
Pertanto, l’RLS deve essere designato o eletto ai sensi dell’art.47,D.lgs 81/08 nel momento in cui si inizia l’attività lavorativa.
Infatti, il datore di lavoro, in mancanza di tale figura non può svolgere direttamente i compiti dell’RSPP in quanto ne deve portare preventivamente a conoscenza dell’RLS (art.34,comma 1, D.Lgs 81/08).
Se le funzioni dell’ RSPP non vengono svolte dal datore di lavoro, lo stesso nel designare l’RSPP interno o sterno all’azienda, deve consultare l’R.L.S così come sancito dall’art.50, comma 1, lettera c), D.Lgs 81/08. Non bisogna dimenticare che l’RSPP deve collaborare con il datore di lavoro per la redazione del D.V.R. o Autocertificazione (art. 29, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08).
In merito al termine entro il quale l’RLS deve effettuare il corso di formazione, molto probabilmente il legislatore non ha volutamente indicare un termine atteso che per gli enti formatori, spesso non è possibile organizzare corsi per il mancato raggiungimento di un congruo numero di partecipanti.
E’ chiaro però che ciò non può essere usata come giustificazione per non effettuare in un tempo “tecnicamente possibile” la formazione dell’RLS.
Concludendo è opportuno precisare che la trasmissione del nominativo dell’RLS doveva avvenire entro il 16 maggio 2009 (ora prorogata al 16 Agosto 2009) solo per quelle aziende in attività alla data del 31.12.2008 mentre per quelle le aziende in attività alla data del 31.12.2009 la comunicazione del nominativo dell’RLS dovrà essere effettuata entro il 31 marzo 2010.