Una società s.a.s. deve elaborare il D.V.R.? Deve avere l’RSPP?
Una società s.a.s. deve elaborare il D.V.R.? Deve avere l’RSPP?
Salve,
siamo una società s.a.s. di 3 soci non lavoratori. Ci occupiamo di commercio al dettaglio di prodotti informatici (un negozio di informatica) aperto al pubblico. Volevo sapere se anche essendo soci non lavoratori siamo obbligati ad effettuare un DVR secondo la legge 81/08? Vorrei anche sapere se siamo soggetti ad effettuare il corso RSPP?
Ringrazio anticipatamente
Saluti.
Per poter risolvere il Vs quesito è necessario individuare se nella società s.a.s. c’è un datore di lavoro. L’art.2, comma 1, lettera b), D.lgs 81/08 definisce il datore di lavoro quale “ soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa
Nella società s.a.s. vi è il socio accomandante e il socio accomandatario. Da quanto mi risulta, il socio accomandatario ha piena disponibilità finanziaria e di gestione per cui esercitando i poteri decisionali e di spesa è in questa figura che viene individuata la figura del vero e proprio datore di lavoro anche se lo stesso non è titolare del rapporto di lavoro con i soci accomandatari.
Nella fattispecie i due soci accomandanti sono equiparati a lavoratori ai sensi dell’art.2, comma 1, D.Lgs 81/08 perché svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro e perché sono soci di società.
Pertanto, da quanto innanzi esposto, il datore di lavoro (socio accomandatario) deve autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’art.29, comma 5, D.Lgs 81/08 poiché i lavoratori sono inferiori a 10. L’Autocertificazione può essere scaricata, gratuitamente, nella sezione “Modulistica” del ns sito; tale documento è valido fino al 30 giugno 2012, dopo tale data tutti i datori di lavoro anche se hanno alle proprie dipendenze una sola unità lavorativa dovranno redigere il D.V.R. e non l’autocertificazione.
A questo punto il datore di lavoro può avvalersi dell’art.34, comma 2, D.Lgs 81/08 per svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, primo soccorso nonché incendi e di evacuazione. Per svolgere i compiti dell’RSPP deve frequentare apposito corso di formazione della durata minima di 16 ore massima di 48 ore.
Il datore di lavoro che svolge direttamente anche i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione dovrà frequentare inoltre il corso per il primo soccorso (D.M. 388/2003 – Azienda gruppo A 16 ore; gruppo B e C 12 ore) e prevenzione incendi ed evacuazione (rischio basso 4 ore; rischio medio 8 ore; rischio elevato 16 ore – D.M. 10 Marzo 98).
Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 dell’art.34, è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo dalla Conferenza Stato-Regioni.
Il datore di lavoro che non vuole optare per lo svolgimento diretto dei compiti del S.P.P. può avvalersi di personale esterno alla propria azienda.
Anche se i lavoratori sono due (soci accomandanti) deve essere nominato l’ R.L.S. così come sancito dall’art.47, D.Lgs 81/08. Quando non si procede alla elezione dell’ R.L.S. le funzioni vengono esercitate dall R.L.S.T.( art.48, D.Lgs.81/08).
Quanto innanzi esposto è una mia interpretazione con la certezza di aver dato una giusta risposta al quesito posto.
Probabilmente altri potranno pensarla diversamente, al di sopra di tutti poi c’è ……………la GIURISPRUDENZA.