Nell’Allegato II del D.Lgs 81/08 cos’è quel (2) scritto ad “Aziende agricole e zootecniche… fino a 10 addetti (2)”?
Nell’Allegato II del D.Lgs 81/08 cos’è quel (2) scritto ad “Aziende agricole e zootecniche… fino a 10 addetti (2)”?
Gentilissimo Esposito sono nuovamente costretto a scrivere per avere una certezza e chiarire un dubbio sempre su questo maledetto 81/2008!!!!
Le spiego la mia prima domanda riguarda l’allegato II dove c’è scritto:
2. Aziende agricole e zootecniche …. fino a 10 addetti (2)!!!!!
Il problema è quel (2) che io non riesco a trovare nell’allegato, perche c’è
solo (1) che parla delle aziende industriali ??
Nell’Allegato II del D.Lgs. 81/08, dove vengono riportati i casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi, ci sono due errori, il primo è che è stato lasciato (l’art.10) ex 626/94; lo stesso andava sostituito con l’art.34 del D.Lgs.81/08 il secondo è che (2) non è stato cancellato
si trovava nell’allegato I dell’abrogato D.Lgs 626/94 alla voce “Aziende agricole e zootecniche….fino a 10 addetti (2)“ cheera riferito agli “Addetti assunti a tempo indeterminato”
Nel decreto 81/08, all’art.2, comma 1, lettera a), il lavoratore viene definito quale “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa…..” che sta a significare che il lavoratore è considerato tale sia se è assunto a tempo indeterminato (come riportato nell’allegato I dell’abrogato D.Lgs 626/94) sia che è assunto a tempo indeterminato (art.2, comma 1, lettera a), D.Lgs.81/08).
Ecco perché nell’allegato II del D.Lgs 81/08 è stata cancellata la frase: “Addetti assunti a tempo indeterminato” ma si sono dimenticati di cancellare il (2).
Che cosa è cambiato con il D.Lgs 81/08 ?
Esempio:
(D.Lgs 626/94)
In un’azienda agricola con 9 lavoratori assunti a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato il Datore di Lavoro poteva svolgere i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (ex art.10) e redigeva l’Autocertificazione (art.4, comma 11) e non il D.V.R. (art.4, comma 2); questo perché i lavoratori computati erano solo quelli a tempo indeterminato (cioè i 9) mentre quelli a tempo determinato (i 2 lavoratori) non venivano computati quali lavoratori e quindi il totale dei lavoratori era 9, inferiore a 10 (Allegato I, D.Lgs 626/94).
(D.Lgs. 81/08)
In un’azienda agricola con 9 lavoratori assunti a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato il Datore di Lavoro non può svolgere i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art.34) poiché i lavoratori computati sono sia quelli a tempo indeterminato (9) che quelli a tempo determinato (2) per un totale di 11 lavoratori, quindi superiori a n°10 (Allegato II, D.Lgs 81/08). In tale situazione il Datore di Lavoro, dato che i lavoratori computati sono 11, deve elaborare il D.V.R. (art.17, comma 1, lettera a)) e non l’Autocertificazione (art. 29, comma 5).