Se l’RLS di una scuola frequenta il corso di formazione fuori dall’orario di lavoro…
Se l’RLS di una scuola svolge il corso di formazione (32 ore) al di fuori del suo orario di lavoro ha diritto al riconoscimento di queste ore come ore di straordinario?
In merito al quesito posto Le faccio rilevare che ai sensi dell’art.2, D.M. 16 gennaio 97, l’R.L.S. deve frequentare un corso di formazione di 32 ore.
Tale corso deve essere effettuato durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori così come sancito dall’art.22, comma 6, D.Lgs 626/94 e s.m.i..
Pertanto la formazione non può avvenire fuori dall’orario di lavoro senza che tali ore non siano pagate come straordinario, altrimenti la formazione non resta a carico del datore di lavoro, come sancito dall’art.22, D.Lgs 626/94 e s.m.i., ma a carico dei lavoratori.
Se il Suo datore di lavoro (nella fattispecie il Dirigente scolastico) non Le ha pagato le ore di straordinario per il corso di formazione effettuate fuori dall’orario di lavoro, significa che Lei ha impiegato il suo tempo libero in un arco della giornata che non doveva essere utilizzato per l’attività scolastica per cui le è stato arrecato un danno. Nella fattispecie il Dirigente scolastico facendole fare il corso fuori dall’orario di lavoro ha violato l’art.22,comma 6, D.Lgs 626/94 .
Faccio rilevare che fino alla data del 16 maggio 2010, per le scuole resta in vigore il D.Lgs 626/94 e s.m.i..