Il D.V.R. redatto ante D.Lgs 81/08 perché deve essere aggiornato se l’azienda non ha subito modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro ?
La scrivo per avere un chiarimento a proposito del DVR.
Nel caso di un’azienda che ha redatto il DVR prima dell’entrata del Testo Unico 81/2008, perché lo stesso deve essere adeguato ai sensi dell’art.28 del Testo Unico 81/2008?
Perchè l’articolo successivo il 29 dice che lo stesso DVR deve essere rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica o a seguito di infortuni significativi.
Quindi se nell’azienda non c’è nessuna modifica nelle fasi di lavoro, nell’organizzazione oppure non ci sono stati infortuni significativi, non si dovrebbe a mio modo adeguare il DVR al nuovo testo unico.
In attesa di una vostra risposta auguro buon lavoro
Per quanto attiene al quesito posto, gli articoli 28 e 29, D.Lgs 81/08 affermano due cose ben diverse tra loro e precisamente:
Art. 28, D.Lgs 81/08
- Tutti i D.V.R. elaborati prima del D.lgs 81/08 devono essere aggiornati perché l’abrogato articolo 4, comma 2, D.Lgs 626/94 e s.m.i. prevedeva nell’elaborazione di tale documento:
“a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.”
Il D.Lgs 81/08, all’art. 28 stabilisce che il D.V.R. oltre ai rischi particolari quali lo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi deve avere “ data certa e contenere: “
“a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.”
Come può notare la differenza tra il D.Lgs 626/94 e D.Lgs 81/08 è in tutto ciò che è evidenziato con il colore blu. Scusate se è poco.
Ecco perché i D.V.R. elaborati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 81/08 devono essere aggiornati con quest’ultimo
Art. 29, D.Lgs 81/08
L’art.29, comma 3 “entra in gioco” a seguito dell’aggiornamento del D.V.R. al D.Lgs 81/08 e sia la valutazione che il documento devono essere rielaborati “nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. “
Concludendo, se il D.V.R. elaborato con l’abrogato D.Lgs 626/94 e s.m.i. è stato aggiornato con quanto sancito dall’art.28, comma 2, D.Lgs 81/08 e se l’azienda è sempre la stessa, cioè non ha subito modifiche del processo produttivo etc…….. il D.V.R. non deve essere rielaborato.