Per le scuole di tipo “0” in merito alla normativa prevenzione incendi bisogna far riferimento a tutti i punti del D.M. 26 Agosto 92?
Sono stato nominato come RSPP di una scuola per l’infanzia con circa 20 bambini e 5 insegnanti.
Nel redigere il DVR, mi sono sorti dei dubbi in merito alla norma di prevenzione incendi 26.08.1992, poiché essendo la scuola classificata di tipo “0”, la stessa mi rimanda al punto 11 e di conseguenza il punto 11 mi rimanda ai punti 3.1, 9.2, ecc….
La mia domanda è, per questo tipo di scuole devo tenere in conto anche tutti gli altri punti?
Per quanto riguarda il numero delle uscite dei locali destinati ad uso collettivo (Spazi per esercitazioni, spazi per l’informazione ed attività parascolastiche, mense, dormitori) devono essere dotati oltre che da una normale porta d’accesso, anche di almeno una uscita di larghezza non inferiore a 2 moduli, apribile nel verso del deflusso…..?
E per i mezzi ed impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi, devo tenere in considerazione il punto 9.1?
N.B. devo considerare tutti i punti del D.M. oppure solo i punti esposti nel punto 11?
Grazie
Distinti Saluti.
In riferimento al quesito posto, per questo tipo di scuola “0” , deve far riferimento ai punti del quarto periodo di cui al punto 11. Per quanto attiene il punto 9.1 (rete idranti ) lo stesso è riferito alle scuole di tipo 1-2-3-4-5,
Per le uscite dei locali devi fare riferimento agli articoli 13 e 14 del D.P.R. 27 Aprile 55, n°547. Tale Decreto è stato abrogato dal D.Lgs 81/08 (Testo Unico) ma per le scuole è ancora vigente così come il D.Lgs 626/94 fino alla data del 15 maggio 2010.
Non dimenticare che fino alla data del 15 maggio 2010 il D.Lgs 81/08 (Testo Unico) nelle scuole non si applica.
Per quanto riguarda il D.M. 26 Agosto 92, legga le note apportate al punto 10 e 11.
Punto 10
Segnaletica di sicurezza
Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982).
Per quanto riguarda la segnaletica devi far riferimento al D.Lgs 14 Agosto 1996, n°493. Tale Decreto è stato abrogato dal D.Lgs 81/08 ( Testo Unico) ma per le scuole è ancora vigente così come il D.Lgs 626/94 fino alla data del 15 maggio 2010.
Punto 11
Norme di sicurezza per le scuole di tipo “0”
Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.
Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d’arte in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968.
Per gli impianti elettrici devi far riferimento al Capo IX ( dall’art.324 al 328) del D.P.R. 547/55 . Tale Decreto è stato abrogato dal D.Lgs 81/08 ( Testo Unico) ma per le scuole è ancora vigente così come il D.Lgs 626/94 fino alla data del 15 maggio 2010. Inoltre devi far riferimento al D.M. 22 gennaio 2008, n°37 ( leggiti l’art.7, comma 1 e soprattutto comma 6).
Deve essere assicurato, per ogni eventuale caso di emergenza, il sicuro esodo degli occupanti la scuola.
Devono essere osservate le disposizioni contenute nei punti 3.1, 9.2, 10, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9.