Datore di lavoro (parrucchiere con tre dipendenti) può designare un RSPP esterno? I dipendenti quali corsi devono frequentare?
Datore di lavoro (parrucchiere con tre dipendenti) può designare un RSPP esterno? I dipendenti quali corsi devono frequentare?
Il Datore di Lavoro (parrucchiere con tre dipendenti) che non intende avvalersi dell’art. 34 per evitare di frequentare i corsi per mancanza di tempo può rivolgersi ad un RSPP abilitato per tutti gli adempimenti del caso?
I dipendenti, in questo caso quali corsi devono fare?
Può l’RSPP esterno che ha frequentato i corsi (moduli A,B eC) fare formazione agli addetti?
Sicuro di una risposta ringrazio anticipatamente
In merito al quesito posto, il datore di lavoro ai sensi dell’art 17 comma 1, lettera b),D.Lgs 81/08 ha l’obbligo di designare l’RSPP. Poiché il datore di lavoro nella fattispecie non vuole avvalersi dell’art.34, ai sensi dell’art 31,comma 1, designa l’RSPP interno o esterno all’azienda o dell’unità produttiva a condizione che le stesse non ricadono nel comma 6 dell’art.31 (in tali aziende non ricade l’attività di parrucchiere).
Poiché il datore di lavoro non svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, lo stesso dovrà nominare i lavoratori addetti al primo soccorso e prevenzione incendi ed evacuazione che dovranno frequentare il corso per il primo soccorso (D.M. 388/2003 – Azienda gruppo A 16 ore; gruppo B e C 12 ore) e prevenzione incendi ed evacuazione ( rischio basso 4 ore; rischio medio 8 ore; rischio elevato 16 ore – D.M. 10 Marzo 98).
Voglio precisare che l’art. 37 comma 1, sancisce che è ” il datore di lavoro che deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza…“
La formazione dei lavoratori può farla anche il D.L se possiede tali capacità o delegare anche l’RSPP .
La formazione deve risultare da apposito registro firmato dai lavoratori e dall’ R.L.S. (che è obbligatorio) ed è opportuno rilasciare agli stessi venga rilasciato “ attestato” di avvenuta frequenza. L’art. 37, comma 12 sancisce che la formazione dei lavoratori deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti.
In merito alla formazione dei lavoratori, voglio ricordare, che la durata, i contenuti minimi e le modalità saranno definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 81/08 (entro il 15 maggio 2009).