Un’azienda con sedi diverse può avere un unico DVR?
Egr. Dott.,
se un’azienda effettua autoriparazioni, con un’ unica partita iva, un’unica sede legale ma con due sedi operative è ammissibile fare un unico dvr in duplice copia, che contempli però entrambe le sedi, magari con un’unica relazione fonometrica in cui si specifica le diverse per ogni attrezzatura rilevata?
Come ci si deve poi comportare per quei dipendenti che si possono ritrovare a lavorare in entrambe le sedi?
Cordiali saluti
In riferimento al quesito posto faccio rilevare che l’art.28, comma 1, D.Lgs 81/08 sancisce che nel D.V.R. deve essere valutata “ anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari..”. Per quanto attiene la redazione del D.V.R. si può elaborare un unico documento nel quale venga riportata la valutazione dei rischi sia per la sede legale che per le due sedi operative.
Praticamente il D.V.R. dovrà comprendere una prima parte in cui sono individuati e valutati i rischi comuni a tutte e tre le sedi, una seconda parte in cui si individueranno solo i rischi relativi ad ogni singola sede ( escludendo quelli comuni già menzionati nella prima parte).
Pertanto il D.V.R. redatto secondo quanto sancito dall’art.28, D.Lgs 81/08, deve essere uno solo e copia di esso deve essere custodito presso ogni sede. La non presenza del D.V.R. nella sede è una violazione del datore di lavoro all’art.29, comma 4, D.Lgs 81/08punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 10.000 ai sensi dell’art.55,comma 4,lettera h), D.Lgs 81/08, .
Ai dipendenti che possono trovarsi a lavorare nelle diverse sedi, deve essere fatta una formazione e data un’ informazione sui rischi presenti nelle strutture dove andranno ad operare in riferimento alle loro mansioni; ciò deve essere riportato su un apposito verbale debitamente firmato dai lavoratori, RSPP, R.L.S , medico competente (se previsto) nonché dal datore di lavoro.