Formazione dei lavoratori: quando l’aggiornamento?
Egregio Dr. Esposito,
Le pongo un quesito riguardante la formazione. Oltre al RSPP, al CSP-CSE, al RLS ed agli addetti di primo soccorso/antincendio ci sono degli aggiornamenti a scadenza riguardo la formazione dei lavoratori? Il D.Lgs 81/08 parla di formazione continua sul cantiere, formazione in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi, alla formazione per i nuovi assunti ma non ho trovato delle scadenze. Il gruista (esperto), ad esempio, deve partecipare a dei corsi? I lavoratori che hanno svolto il corso di ponteggiatori, e ricevuto l’attestato, devono aggiornarlo?
Per quanto riguarda la sicurezza nella nostra impresa si effettuano e si verbalizzano riunioni periodiche interne e si compilano dei rapportini di addestramento in cantiere quando un lavoratore viene preparato ad una nuova lavorazione, può bastare?
La ringrazio per la disponibilità.
In merito al quesito posto, il legislatore non ha fissato una scadenza per l’aggiornamento della formazione dei lavoratori poiché con il comma 6, dell’art 37, D.Lgs 81/08 ha precisato che “La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”;ciò perchéin realtà se i rischi sono sempre gli stessi i corsi diventano “ ripetitivi”.
Per quanto riguarda i gruisti, al momento, non è prevista alcuna formazione specifica se non quella di cui all’art. 36, comma 1, lettera b),D.Lgs 81/08 in relazione ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Per gli addetti al montaggio e smontaggio ponteggi che hanno seguito il corso di formazione di 28 ore, devono effettuare un aggiornamento ogni quattro anni di durata minima di quattro ore di cui tre di contenuti tecnico-pratici così come si evince dall’Allegato XXI, punto 6, D.Lgs 81/08
Si ricorda che i verbali di riunioni periodiche devono essere firmati da : Datore di Lavoro/ suo rappresentante; Responsabile del S.P.P.; Medico competente (se previsto); Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; Consulente esterno (se nominato).
La procedura eseguita nell’aggiornamento della formazione dei lavoratori è più che sufficiente: è consigliabile che detti rapportino siano firmati dall’R.L.S. , dall’R.S.P.P., oltre che dal datore di lavoro e dal lavoratore.