Corsi di formazione a distanza (FAD) sono validi?
Corsi di formazione a distanza (FAD) sono validi?
Ho scoperto da poco il Suo sito e complimenti per la realizzazione e sopratutto per i contenuti, è assai raro vedere dei siti simili con tutte queste informazioni libere, infatti mi sono subito iscritto.
Ma tornando a noi, se possibile, avrei bisogno di una piccola informazione: sono il titolare di una officina per autovetture con 2 dipendenti, parecchi anni fa avevo fatto le comunicazioni all’ASL e all’INAIL di competenza per l’auto nomina di responsabile della sicurezza e del Pronto soccorso, ora visto il nuovo decreto, visto che è stata cambiata la sede dell’officina, ho deciso di fare il corso RSPP e appena possibile la valutazione dei rischi (entro il 1° gennaio 2009 giusto?), ma visto sempre il poco tempo a disposizione nelle ore lavorative, avrei optato per fare un corso di RSPP on-line e la relativa VDR, ma queste cose on-line sono legali ai fini di legge e di un controllo?
La ringrazio anticipatamente e rinnovo ancora i miei complimenti.
In riferimento a quanto chiesto le preciso quanto segue:
1) Se nella qualità di datore di lavoro ha già fatto il corso di 16 ore (D.M. 16.01.97) per svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dei rischi (ex art.10 D.Lgs 626/94) non deve rifare il corso di formazione nonostante sia in vigore il nuovo D.Lgs 81/08.
Con il D,Lgs 81/08 il corso di formazione per lo svolgimento da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione ha la durata minima di 16 ore e massima di 48 ore (art. 34, comma 2, D.Lgs 81/08). Deve comunque frequentare ogni 5 anni un corso di aggiornamento (art.34, comma 3, D.Lgs 81/08).
2) La comunicazione di svolgimento dell’R.S.P.P. da parte del datore di lavoro ai sensi dell’abrogato art.8, comma 10, D.Lgs 626/94, andava trasmessa all’A.S. e all’Ispettorato provinciale del lavoro (non all’INAIL); ora con il D.Lgs 81/08 il nominativo dell’R.S.P.P. non deve essere più comunicato agli enti sopra citati ma ne deve essere fatto menzione nel D.V.R. (art. 28, comma 2, lettera e), D.Lgs 81/08).
3) Poiché ha cambiato la sede dell’officina deve provvedere all’aggiornamento dell’autocertificazione (ex art.4, comma 11, D.Lgs 626/94) poiché i dipendenti sono inferiori a n°10; superiori a 10 dipendenti si deve redigere il D.V.R.. L’autocertificazione che deve aggiornare è valida massimo fino al 30 giugno 2012, dopo tale data tutti dovranno redigere il D.V.R..
Entro gennaio 2009 si deve aggiornare il D.V.R., non è il suo caso, atteso che lei ha n°2 dipendenti. Un fac-simile dell’autocertificazione può scaricarla su questo sito alla sezione “MODULISTICA“.
4) Per quanto attiene i corsi di formazione a distanza (FAD) secondo il mio parere NON SONO VALIDI poiché dall’accordo in conferenza Stato/Regioni al punto 2.2. si evince che: “Per i moduli A,B e C è da escludersi nella fase attuale il ricorso alla FAD in quanto si tratta di una metodologia di complessa progettazione…..”
Inoltre devo far rilevare che una delle condizioni obbligatoria in tali corsi è la presenza in aula per almeno il 90% del tempo del corso.
Per quanto attiene invece all’aggiornamento, il ricorso al FAD è possibile così come stabilito dall’accordo in conferenza Stato/Regioni di cui al punto 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n°37, del 14.02.2006.
Nella fattispecie, secondo la mia esperienza, non consiglio mai corsi a distanza, è già difficile capirci quando dialoghiamo da vicino.