Nomina RSPP vice presidente di un centro ippico e nomina medico competente
Le vorrei porre le seguenti domande.
Un Datore di Lavoro che ha la nomina di RSPP predisposta entro il 31/12/96 deve seguire il corso di formazione di (16-48) ore.
In un maneggio centro ippico opera una società con numero di soci variabili in base al rinnovo della tessera annua e con un dipendente:
il vice presidente è equiparato al datore di lavoro per la funzione di RSPP e quindi per il corso che deve seguire?
Nel maneggio vengono utilizzate delle sostanze chimiche per la disinfestazione mosche e zanzare devo fare la valutazione del rischio chimico?
Cordiali saluti.
In riferimento a quanto richiesto le specifico quanto segue:
- Il datore di lavoro che già ricopre le funzioni di RSPP ha dovuto frequentare un corso di formazione (art. 10, D,Lgs 626/94 e s.m.i) di 16 ore (D.M. 16.01.97). Poiché il D.Lgs 81/08 è entrato in vigore il 15.05.2008, tutte quelle situazioni scaturite antecedentemente hanno valore giuridico fino al completamento delle stesse. Con l’entrata in vigore del D.Lgs 81/08 (che ha abrogato il 626/94) il datore di lavoro che vuole svolgere i compiti dell’R.S.P.P. deve frequentare un corso di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore (art. 34, comma 1, D.Lgs. 81/08); ai sensi del comma 3, il datore di lavoro deve però frequentare corsi di aggiornamento.
- I soci della società che operano nel maneggio sono equiparati a lavoratori soltanto se gli stessi sono “soci lavoratori”, come sancito dall’art.2, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/08. Nella fattispecie desumo che nel centro ippico vi è un solo dipendente, per cui il datore di lavoro deve aver elaborato l’autocertificazione ai sensi dell’abrogato art.4, comma 11, D.Lgs 626/94 e non il D.V.R. che deve essere redatto quando vi sono oltre 10 addetti. Con il D.Lgs 81/08, impropriamente denominato Testo Unico, l’autocertificazione deve essere redatta dal datore di lavoro che ha fino a 10 addetti. Tale autocertificazione è valida fino al 30 giugno 2012 (art.19, comma 5, D.Lgs 81/08).
- Il Datore di lavoro, nella società, è identificato nel Presidente. Il vice presidente assume le funzioni di datore di lavoro nel momento in cui gli viene conferita delega, da parte del presidente, con le modalità di cui all’art.16, comma 1, D.Lgs 81/08. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro (Presidente) in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite (art.16, comma 3, D.Lgs 81/08). Nella fattispecie il vice presidente per espletare le funzioni dell’R.S.P.P. (quale datore di lavoro) deve frequentare il corso di cui all’art.34,comma 1, D.Lgs.81/08 se l’incarico è stato assunto dopo il 15.maggio 2008, data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08.
- Nel maneggio, se vengono usate sostanze chimiche, è opportuno che nell’autocertificazione (in realtà sarebbe un mini D.V.R. di cui un esempio lo trova nella sezione “Modulistica” di questo sito) venga valutato il rischio. A tal proposito ai sensi dell’art.18, comma 1, lettera a), il datore di lavoro dovrebbe nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria perché ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08, il medico competente deve collaborare con il datore di lavoro alla valutazione del rischio. E’ opportuno leggere nella sezione “Approfondimenti” di questo sito, la nomina del medico competente.