Nella Scuola se l’ R.S.P.P. non è il Dirigente scolastico ma un docente ingegnere, che tipo di corso deve fare?
Volevo un chiarimento su un quesito presente sul sito: “Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella Scuola”. Se il Dirigente scolastico è RSPP dovrà seguire corso di Datore di Lavoro di 16 ore. Se invece si sceglie uno del personale interno, per specifico corso di formazione cosa si intende (Corso A, C … o cos’altro)? Quante ore di corso sono necessarie? Se, ad esempio, un docente è un ingegnere (e quindi esonerato dai moduli B) dovrà seguire Modulo A e Modulo C o un altro tipo di corso ??
Grazie e come al solito mi complimento sempre per il sito.
In riferimento al suo dubbio preciso quanto segue:
L’assurdità del D.Lgs 626/94 era che se il datore di lavoro voleva svolgere l’R.S.P.P., tra i requisiti richiesti doveva anche frequentare un corso di formazione di 16 ore, ai sensi dell’art.10, comma 2, D.Lgs 626/94.
All’infuori del datore di lavoro chiunque voleva svolgere l’R.S.P.P., oltre ai requisiti richiesti doveva anche frequentare , ai sensi del D.Lgs 195/2003, un corso che comprendeva i Moduli A+B+C (a secondo del Macrosettore ).
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 81/08 il datore di lavoro per svolgere le funzioni di R.S.P.P. deve frequentare un corso della durata minima di 16 ore e massima 48 (art.34, comma 2, D.Lgs 81/08)
Il nuovo decreto ha portato un vantaggio anche per gli Ingegneri che ai sensi dell’art. 32, comma 5, sono esonerati dal frequentare i moduli A e B per cui devono frequentare solo il Modulo C che è uguale per tutti i Macrosettori (ore 28).
Pertanto se il preside vuole scegliere un docente per svolgere l’R.S.P.P. e se questi è “in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente”, è esonerato dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo , art. 32, D.Lgs 812/08) che sono relativi ai moduli A e B, ma deve frequentare il corso relativo al modulo C.
Se il docente è in possesso di laurea che non rientra nelle succitate classi deve frequentare tutti e tre i moduli e precisamente A+B+C :
(ATECO Settore M – Istruzione)
A = ORE 28
B = ORE 24
C = ORE 24 + 4 (Verifica)