I Lavoratori a tempo determinato rientrano nel conteggio per l’espletamento dei compiti dell’RSPP da parte del datore di lavoro ?
E coloro che erano stati già assunti all’entrata in vigore del D.Lgs 81/08?
L’allegato II del D.Lgs. 81/2008 regolamenta i casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi. Prima dell’entrata in vigore del T. U. il datore di lavoro poteva svolgere direttamente il compito di RSPP per le aziende agricole fino a 10 dipendenti assunti a tempo indeterminato, questo significava che non si consideravano i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che nell’agricoltura rappresentano la norma.
Ora con l’entrata in vigore nel T.U., nell’allegato II, è saltato nel testo la nota (2). Il datore di lavoro di queste tipologie di aziende che ha già provveduto, prima dell’entrata in vigore del T.U., ad autonominarsi RSPP e comunicarne il nominativo all’organo di vigilanza e che attualmente occupa più di 10 lavoratori assunti a tempo determinato, può continuare ad assumere direttamente il ruolo di RSPP? In definitiva anche supponendo la limitazione dei 10 lavoratori, a prescindere dalla tipologia di contratto (a tempo determinato o indeterminato), questa vale sole per le nomine che si sono avute dopo l’entrata in vigore del T.U. o anche per le pregresse?
Grazie
In riferimento al quesito posto le preciso quanto segue:
L’allegato I dell’abrogato D.Lgs.626/94 al punto 2 stabiliva che il datore di lavoro nelle aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti poteva assumere le funzioni di RSPP; la nota (2) stava a significare che gli addetti dovevano essere assunti a tempo indeterminato.
Se in una azienda agricola il datore di lavoro che aveva alle proprie dipendenze n° 9 addetti (lavoratori a tempo indeterminato) e 3 addetti a tempo determinato, poteva espletare le funzioni dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art.10, D.Lgs 626/94) poiché i 3 addetti a tempo determinato non rientravano nel conteggio.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 09.04.08, n°81, all’allegato II, (il legislatore si è dimenticato di sostituire l’ex art.10 del D.Lgs 626/94, con l’art.34 del nuovo decreto) non è stata riproposta la nota (2) relativa agli addetti a tempo indeterminato.
Ciò è scaturito dal fatto che una delle innovazione del D.Lgs 81/08 è sancita all’art.2, comma 1, lettera a) che definisce lavoratore “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione..…” a significare che non viene fatta più distinzione tra lavoratori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato.
Se prima del 15.05.2008 in un’azienda agricola vi erano addetti a tempo indeterminato e n° 3 a tempo determinato, per poter applicare quanto innanzi esposto ai punti 1,2 e 3, è necessario attendere la scadenza dei contratti a tempo determinato dei 3 lavoratori.
Infatti, poiché il D.Lgs 81/08 è entrato in vigore il 15.05.2008, tutte quelle situazioni scaturite antecedentemente hanno valore giuridico fino al completamento delle stesse.
Se dopo il 15.05.2008 abbiamo in un’azienda agricola n° 9 addetti a tempo indeterminato e n° 3 a tempo determinato, ai sensi dell’art.2,comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08 il totale dei lavoratori sono 12 per cui:
- il datore di lavoro non può espletare i compiti dell’R.S.P.P. poichè gli addetti sono 12 mentre l’allegato II del D.Lgs. 81/08 consente l’espletamento di tali compiti fino a n°10 addetti;
- il datore di lavoro deve redigere il D.V.R. poiché i lavoratori sono superiori a n°10 ai sensi dell’art.29, comma 5, D.Lgs.81/08 ;
- entro il 1° gennaio 2009, ai sensi della L. 128/08, il datore di lavoro deve adeguare il D.V.R.