Dirigente nella P.A. equivale a datore di lavoro?
Sono venuto a conoscenza di questo sito tramite un mio amico ingegnere. Vorrei porLe una domanda: lavoro presso un comune dove sono inquadrato giuridicamente come dirigente. Parlando con il Sindaco sui problemi della sicurezza del nostro comune, mi diceva che io sono responsabile della sicurezza perché il D.Lgs. 626/94 ha stabilito che nelle pubbliche amministrazioni è il dirigente a svolgere le funzioni di datore di lavoro. E’ possibile che possa essere responsabile di qualcosa di cui non sono a conoscenza e che mai nessuno mi ha mai notificato con atto scritto?.
La ringrazio per la risposta.
Mi auguro che questo Sindaco non voglia risolvere i problemi del suo territorio come quelli della sicurezza.
Forse gli sarà stato detto o avrà letto qualcosa sul D.Lgs.626/94 (ora abrogato): infatti tale decreto all’art.2,comma 1, lettera b), secondo periodo, recita che “Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma2, del decreto legislativo 3 febbraio 93, n° 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale”.
Affinché tale disposizione trova pratica attuazione occorre che, nella fattispecie il Sindaco, proceda alla individuazione dei soggetti ai quali attribuire la qualifica di datore di lavoro di cui all’articolo innanzi citato.
Le funzioni di datore di lavoro, attribuite ad un dipendente pubblico, devono essere formalizzate con atto scritto (delibera) nel quale deve essere chiaro che al delegato devono essere conferiti poteri decisionali e di spesa. Come ho già accennato per altri quesiti, la mancanza di uno di questi due requisiti è condizione sufficiente per NULLITA’ DI DELEGA.
Fino ad oggi, se non è avvenuto alcun infortunio nel Comune, il Sindaco deve ritenersi “fortunato”
Infatti, se ciò si fosse verificato non era Lei a rispondere in qualità di datore di lavoro , ma bensì il Sindaco.
Su analoga situazione la Corte di Cassazione Penale, Sez.III, 20 settembre 2007, sentenza n° 3517, ha affermato che :“gli organi di direzione politica, nel nostro caso il sindaco, procedano alla individuazione dei soggetti ai quali attribuire la qualifica di datore di lavoro di cui alla disposizione stessa, in conformità peraltro a quanto gli stessi organi imposto dall’art. 30 del D.Lgs. 19,3,1996, n° 242 contenente modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 626 del 1994.”
“ La mancata indicazione non può che avere come conseguenza il permanere in capo al soggetto titolare della responsabilità politica – nella specie il sindaco- della qualità di datore di lavoro e ciò ovviamente anche ai fini della responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica”.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 81/08 (che ha abrogato il D.Lgs. 626/94 e s.m.i.) il legislatore, per la prima volta ha fatto chiarezza in materia di delega precisando all’art.2, comma 1, lettera b) «datore di lavoro»: “…. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”.
All’art. 16, D.Lgs. 81/08 vengono stabiliti i limiti e condizioni per la validità delle funzioni di delega.