Unica violazione contestata al distaccante e al distaccatario
Mio padre, titolare di un’impresa edile ha ceduto al altra impresa, con regolare contratto di locazione a caldo, l’escavatore e l’operatore del mezzo. In questi giorni un ispettore ha contestato la violazione di cui all’art.118, comma 3, D.Lgs 81/08 a mio padre e alla impresa presso la quale è stato distaccato l’operatore e dato in nolo il mezzo.
Si può contestare alle due imprese la stessa violazione?
Grazie per la risposta
E’ opportuno precisare che il distacco o comando si ha quando un datore di lavoro (distaccante) per proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori (distaccati) a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per effettuare una determinata attività lavorativa.
Si precisa che il distacco di personale può coinvolgere lavoratori assunti a tempo indeterminato o determinato, purché il distacco avvenga in un periodo di validità del rapporto (D.Lgs. 276/2003).
L’infrazione sanzionata all’impresa esecutrice dei lavori e a Suo padre si evince dall’articolo contestato dall’ispettore per cui, presumibilmente, durante l’utilizzo dell’escavatore vi era qualche persona nel raggio di azione del mezzo. L’art Art. 118, comma 3, D.Lgs 81/08 recita: “Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici, deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell’escavatore” e prevede l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 12.000.
Da quanto esposto, a parere personale, posso affermare che l’ispettore NON POTEVA CONTESTARE a Suo padre (quale distaccante) tale violazione.
Infatti l’art.3, comma 6, del D.Lgs. 81/08, sancisce che “Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’art.30 del D.Lgs 10 settembre 2003, n° 276, e s.m.i., tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato”.
L’ispettore nella fattispecie doveva accertare, per una eventuale contestazione a Suo padre :
1)se l’operatore dell’escavatore fosse stato formato e informato sui rischi connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali è stato distaccato, poiché l’obbligo della formazione e informazione è a carico del distaccante (artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08)
2) se per il nolo del mezzo, da parte del distaccante, era stato attestato il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza, nonché se vi fosse una dichiarazione riportante l’indicazione del lavoratore incaricato dell’uso del mezzo di che trattasi (art.72, comma 2, D.Lgs 81/08).
Pertanto Suo padre, quale datore di lavoro distaccante, rimane responsabile nei confronti del proprio dipendente distaccato sia per quanto attiene alla formazione e informazione che per il trattamento economico e normativo nonché per quello contributivo.
Nella fattispecie il lavoratore continuerà a percepire la retribuzione da parte dell’impresa di Suo padre che verserà gli oneri contributivi INPS in base al settore d’inquadramento che ha nell’azienda. La contribuzione INAIL invece è calcolata con riferimento alla tariffa a premi del soggetto presso cui il lavoratore è distaccato.