Documento valutazione rischi interferenziali
Per tutti i cantieri edili deve essere redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali?
Grazie.
La risposta è NO.
E’opportuno comunque sapere di che cantiere edile si tratta:
1)cantiere edile “all’interno di una azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima”;
2) cantiere edile che non ricade nei casi di cui al punto 1.
CASO 1.
Nella fattispecie il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali deve essere redatto dal datore di lavoro dell’azienda dove vengono effettuati i lavori ai sensi dell’art. 7,comma 3, D.Lgs 626/94 modificato dall’art. 3, Legge 3 agosto 2007, n°123.
Il D.V.R.I. deve essere allegato al contratto d’opera o di appalto.
Se non ci sono “interferenze” non occorre redigere il D.V.R.I., in tal caso è opportuno indicare nei bandi gara, inviti etc.. che non vi sono oneri della sicurezza.
E’ opportuno precisare che la L.123/2007 non prevede il criterio con il quale stabilire gli oneri della sicurezza.
Per ovviare a questa “dimenticanza” è intervenuta l’Autorità di vigilanza che con deliberazione n°3 del 5 marzo 2008 si è pronunciata affermando che possono essere utilizzati gli stessi criteri di cui all’art.7, comma 1, D.P.R. 222/2003 poiché tali misure risultano compatibili.
CASO 2.
Quando si tratta di cantieri edili non ricadenti nel caso 1, il D.V.R.I. non deve essere redatto poiché gli stessi rientrano nell’applicazione del D.Lgs. 494/96 per i quali occorre redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
In tale piano sono già contenuti sia i rischi interferenziali che gli oneri della sicurezza.