Registro infortuni
In questi giorni ho ricevuto in cantiere la “sgradevole” visita di due ispettori che mi hanno contestato alcune infrazioni alle quali non ho fatto opposizione.
Fra l’altro mi è stato contestata la mancanza in cantiere del registro infortuni che, però, avevo nella sede della mia azienda.
Su internet ho trovato la circolare del Ministero del Lavoro n° 28/97 della quale ne trascrivo uno stralcio: “.. nel caso particolare di imprese che inviano lavoratori fuori provincia per un limitato periodo di tempo quali, ad esempio, le imprese che provvedono alla installazione di impianti o le imprese stradali, i cui lavori comprendono territori di più province limitrofe e altri casi del genere, il Registro potrà essere tenuto nella sede dell’azienda ancorchè questa sia ubicata fuori della provincia nella quale si svolge il temporaneo svolgimento dei lavori”.
Potevano gli ispettori, tenendo conto di questa circolare, contestarmi la mancanza del registro infortuni?
La ringrazio anticipatamente.
Il Registro infortuni deve essere tenuto sul cantiere e non conoscendo il “limitato periodo di tempo” che stava lavorando, Le posso dire che ai sensi dell’art.10, comma 6, D.M.L. 12 dicembre 2000, per limitato periodo di tempo sono intesi massimo 15 giorni.
E’ doveroso precisare comunque che ai sensi dell’art.4, comma 5, lettera o) D.Lgs. 626/94, il datore di lavoro deve tenere un registro infortuni (…..) ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo di vigilanza.
A mio parere gli ispettori si sono attenuti scrupolosamente alla normativa vigente e nel contempo voglio precisare che in Italia, fino ad oggi, una circolare del ministero del lavoro non può certamente modificare un decreto.