Chi è responsabile in caso di infortunio a terzi nel cantiere ?
Egr. Ing.
Le esporre un caso “strano” .
Sabato pomeriggio, nel cantiere dove eseguo dei lavori di manutenzione ad una villetta, si è verificato un infortunio.
A mia insaputa, il committente dei lavori ha portato una famiglia a visitare la villetta che deve vendere. Mentre camminavano intorno alla villa, il capo famiglia è finito involontariamente in una buca fratturandosi il piede dx. Ora mi si dice che mi denuncia. Io che responsabilità ho in questo infortunio avvenuto quando in cantiere non si lavorava?
Grazie per la risposta.
Il responsabile di ciò che succede in cantiere è il Datore di Lavoro dell’impresa affidataria/esecutrice dei lavori.
Infatti, in tema di infortuni, anche a terzi, la Corte di Cassazione con sentenza numero 6383 dell’8 febbraio 2013 ha stabilito che “la responsabilità per l’infortunio del lavoratore e dei terzi avvenuto nel cantiere ricade sul datore di lavoro, che ha l’obbligo di mettere in atto misure adeguate per la salvaguardia di lavoratori e pedoni”.
Nel caso di specie, da quanto da Lei riferito, si evince la violazione dell’art.109, D.Lgs 81/08 e s.m.i. che recita:” Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni”. Tale violazione prevede l’arresto l’arresto sino a DUE mesi o ammenda da € 548,00 a € 2.192,00.
Inoltre atteso che il “visitatore” si è infortunato poiché finito con un piede in una buca, si evince la violazione dell’art.108, punto 1.5 dell’allegato XVIII, D.Lgs 81/08 e s.m.i. che recita testualmente:
” I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche..(omissis)”.
Tale violazione prevede l’arresto da DUE a QUATTRO mesi o l’ammenda da 1.096,00 a € 5.260,80.