Nei lavori di ristrutturazione della scuola chi deve redigere il D.U.V.R.I.?
Buon pomeriggio,
ho accettato un incarico come cse per lavori di ristrutturazione di una scuola pubblica.
Non essendo stato possibile prevedere lo spostamento in altra sede dell’attivita’ didattica (che prendera’ avvio con l’inizio delle lezioni) , sarà necessario svolgerle contestualmente a quella di cantiere.
Come cse quali adempimenti formali devo addivenire per garantire le necessarie misure di sicurezza derivanti da interferenza, non previsto nel PSC? Faccio presente che la stazione appaltante non ha redatto DUVRI, è possibile redigerlo a lavori già avviati? In tal caso a chi spetta la redazione?
La ringrazio,
Nel caso da Lei esposto , ai sensi dell’art 26, comma 3, D.Lgs 81/08 e s.m.i., il datore di lavoro committente , il Dirigente scolastico o il proprietario dell’edificio – Sindaco o Pres. Provincia- deve redigere il DUVRI; nel caso la committenza non dovesse coincidere con il datore di lavoro, il DUVRI lo deve redigere il soggetto che firma il contratto.
Il DUVRI comunque DEVE essere redatto nel momento in cui è prevista UNA sola impresa esecutrice e si sono interferenze tra i dipendenti dell’impresa ed il personale scolastico.
Nel momento in cui i lavori rientrano nell’applicazione di cui all’art.90, commi 3 e 4, D.lgs 81/08 e s.m.i. è il CSP ( o in mancanza di questi il CSE) che deve riportare nel PSC le interferenze ( quindi niente DUVRI) e bisogna attenersi a quanto riportato nell’allegato XV punto 2.3., D.Lgs 81/08 e s.m.i.