Sono l’unica impresa esecutrice dei lavori di un appalto pubblico. Devo redigere solo il POS o anche il PSS?
Ing.
Ho vinto un appalto pubblico e sono l’unica impresa esecutrice dei lavori. Il R.U.P. mi ha detto che devo redigere il POS ed il PSS.
Dalla lettura dei quesiti sul suo sito ho letto che il PSS è una “fotocopia” del PSC quindi se il PSC lo redige il Comune, non deve redigere anche il PSS?
Io non devo redigere solo il POS?.
Lei ha letto bene sul sito che il PSS è una “ fotocopia” del PSC, ma certamente non ha potuto leggere che il PSS deve essere redatto dall’ente appaltante. Il PSS ho più volte scritto che è una “fotocopia “ del PSC atteso che il PSS contiene gli stessi elementi del PSC con esclusione della stima dei costi della sicurezza, come sancito al punto 3.1.1. dell’Allegato XV , D.Lgs 81/08 e s.m.i..
Infatti negli appalti pubblici, quando nel cantiere opera più di una impresa esecutrice, è la stazione appaltante che redige il PSC, mentre quando nel cantiere opera una sola è l’appaltatore o il concessionario che deve redigere il PSS.
Pertanto, nel caso esposto, Lei DEVE redigere il PSS ed il POS, quest’ultimo ai sensi dell’art 96, comma 1, lettera g), D.Lgs 81/08 e s.m.i.. Nel caso di specie Lei può redigere un unico documento cartaceo e precisamente il PSS, atteso che al Punto 3.2.2. dell’Allegato XV è riportato che “ Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS”.
Quanto innanzi precisato era già stato riportato nel documento ITACA del marzo 2006, nel quale si faceva riferimento che il PSS e POS potevano “ far parte di un unico documento”.