Nel cantiere era presente una sola impresa, poi è intervenuta una ditta per la rimozione di due comignoli in eternit; gli ispettori dell’ASL mi hanno fermato i lavori per non aver designato il Coordinatore.
In una civile abitazione (casa in campagna) fatta negli anni 60 ho aperto un cantiere per le varie ristrutturazioni avendo appaltato a una sola ditta che avrebbe svolto tutti i lavori necessari ; non avevo obblighi di nominare un coordinatore della sicurezza . Tuttavia ho dovuto chiamare una ditta specializzata per effettuare lo smaltimento di due comignoli di eternit , la ditta specifica mi tranquillizzava dicendomi che non avevo bisogno di fare nulla perché avevano un protocollo da seguire con richiesta alla asl , dopo l’approvazione da parte della asl effettuavano l’intervento.
Mio malgrado dopo un controllo effettuato dalla asl mi veniva contestata la mancata nomina del coordinatore della sicurezza con successivo verbale e blocco del cantiere fino alla presentazione della nomina del coordinatore.
Sicuramente ho fatto un errore di valutazioni ma mi chiedo perché la asl ha dato il consenso all’intervento : perché la ditta che ha rimosso l’eternit non mi ha detto che dovevo nominare il coordinatore visto che nei moduli che devono presentare alla asl doveva essere descritto.
la saluto e grazie per l’eventuale risposta
Se il quesito mi fosse stato posto prima, sicuramente Le avrei fatto evitare il verbale da parte dell’ASL e la contestazione di cui all’art 90, comma 5, D.Lgs 81/08 e s.m.i. che prevede, a carico del committente, l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da € 2.740,00 a € 7.014,40. Quando avrà adempiuto alla nomina del CSE, gli ispettori le notificheranno l’ammissione al pagamento in sede amministrativa, ai sensi dell’art 21, D.Lgs 758/94 e s.m.i., della somma di € 1.753,60.
In pratica, poiché nel cantiere era presente una sola impresa, nel momento in cui necessitava una ditta autorizzata per la rimozione e lo smaltimento dei due comignoli in cemento amianto, le imprese diventavano DUE quindi, ai sensi dell’art. 90, c.5, D.Lgs 81/08 e s.m.i., Lei avrebbe dovuto nominare il Coordinatore in fase di esecuzione che avrebbe dovuto redigere il PSC.
L’impresa autorizzata alla rimozione e smaltimento presenta all’ASL il Piano di Lavoro ai sensi dell’art 256, D.Lgs81/08 e s.m.i. ed il suo compito, dopo aver redatto anche il POS è finito.
E’ palese che l’impresa esecutrice dei lavori doveva sapere che nel caso della presenza di una seconda impresa doveva essere designato il CSE, purtroppo non tutti sono preparati in materia e i committenti ne pagano le conseguenze.