Se il lavoratore autonomo è privo di certificato di idoneità fisica allo svolgimento della propria mansione, o dell’attestato di formazione, il CSE deve allontanarlo dal cantiere?
Alla c.a. Ing. Esposito
Nel caso di vera presenza di lavoratore autonomo a tutti gli effetti, ma questi non è in possesso dell’idoneità fisica alla mansione o dell’attestato di formazione, il CSE deve allontanarlo dal cantiere, oppure sono documenti non obbligatori?
Ringraziandola anticipatamente le porgo distinti saluti.
In questo caso il lavoratore “autonomo” può beneficiare sia della formazione che della sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art 21, comma 2, D.lgs 81/08 e s.m.i..
Poiché la committenza deve chiedere, al lavoratore autonomo, l’idoneità tecnico-professionale con le modalità di cui all’allegato XVII ai sensi dell’art 90, comma 9, D.Lgs 81/08 e s.m.i. ( violazione di tale articolo prevede l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da € 1.096 a € 5.260,) il lavoratore autonomo deve esibire la documentazione di cui al punto 2 dell’Allegato XVII, D.lgs 81/08 e s.m.i. che alla lettera d) si chiede l’attestato della formazione e della idoneità sanitaria.
Su quanto innanzi detto si è espressa la Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro con nota prot.37/0007885/MA007.A001 del 02. Maggio 2013.