Negli appalti pubblici l’impresa “Affidataria” deve essere sempre una; vale anche per gli appalti privati?
Buongiorno,
Sono progettista, direttore lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di un cantiere privato riguardante opere interne.
Ho letto la risposta da Lei formulata al quesito del 04/11/12 “in un cantiere possono essere presenti più imprese affidatarie?”. Quindi dal punto di vista della sicurezza io come CSP/CSE indico nel PSC le varie imprese affidatarie/ esecutrici oltre che i lavoratori autonomi.
Il dubbio mi è nato leggendo il parere dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 27/07/2010 il quale detta che “l’impresa affidataria ai fini della sicurezza deve essere sempre un’unica impresa anche in presenza di più imprese esecutrici;”
Vorrei chiederLe se tale indicazione è valida anche per i cantieri privati ovvero se tra le varie imprese affidatarie/esecutrici del mio cantiere il committente ne deve scegliere una come impresa affidataria “madre” ai fini della sicurezza.
Sicura di una Sua risposta La ringrazio e Le porgo cordiali saluti.
Negli appalti pubblici (D.lgs 163/2006) si viaggia su un binario parallelo al D.lgs 81/08 e s.m.i.; questa è una “caratteristica” italiana.
Negli appalti pubblici l’impresa affidataria DEVE essere sempre una altrimenti devono essere fatti appalti diversi; le subappaltatrici sono esecutrici.
Negli appalti privati le imprese affidatarie, che possono anche essere esecutrici e non, sono tutte quelle che firmano il contratto di appalto con la committenza e che nell’esecuzione dell’opera possono avvalersi di imprese subappaltatrici che diventano “esecutrici” ( art 89, comma 1, lettera i), D.lgs 81/08 e s.m.i.).
Quindi lei deve riportare nel PSC sia le imprese affidatarie , che possono anche non essere esecutrici a condizione che abbiano l’idoneità tecnico-professionale di cui all’art 90, comma 9, D.Lgs 81/08 e s.m.i., le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi.