Negli appalti pubblici il ruolo di Responsabile dei lavori può essere affidato al Direttore dei Lavori?
Egr. Ing. Esposito
Nell’ipotesi di opere pubbliche (ai sensi del D.Lgs 163/2006):
– l’art. 89 del D.lgv 81/2008 individua il RUP responsabile dei lavori;
– l’art. 90 del medesimo decreto prevede l’obbligo della nomina del CSE in presenza di più imprese esecutrici;
Si chiede:
1) se il ruolo di Responsabile dei lavori affidato dalla legge al RUP può essere affidato al Dir. dei lavori con apposita determina del Responsabile del Servizio;
2) se la nomina del CSE è obbligatoria in presenza di n. 1 impresa esecutrice e di meri fornitori di materiali.
La ringrazio anticipatamente per l’attenzione.
Cordialità
In merito al quesito posto si fa rilevare che:
1) Negli appalti pubblici il Responsabile dei Lavori , se nominato, può essere SOLTANTO il Responsabile del Procedimento.
2) In presenza di n°1 impresa esecutrice i lavori non rientrano nell’applicazione di cui all’art 90, comma 4. D.Lgs 81/08 e s.m.i. per cui la committenza non deve nominare il CSE; per quanto attiene alle mere forniture, le imprese interessate non devono redigere il POS ai sensi dell’art 96, comma 1-bis, D.Lgs 81/08 e s.m.i. ; tali imprese non partecipano alla realizzazione dell’opera e pertanto le stesse devono intendersi come impresa di “ passaggio” e non esecutrici , tali imprese non rientrano nella “conta” per la seconda impresa necessaria per la nomina del CSE.